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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Allegato 8 (art. 112)

Requisiti concernenti la natura del miele

1. Caratteristiche della composizione del miele

Il miele è essenzialmente composto da diversi zuccheri, soprattutto da fruttosio e glucosio nonché da altre sostanze quali acidi organici, enzimi e particelle solide provenienti dalla raccolta del miele. Il colore del miele può variare da una tinta quasi incolore al marrone scuro. Esso può avere una consistenza fluida, densa o cristallizzata (totalmente o parzialmente). Le differenze di sapore e aroma sono determinate dalla pianta di origine.

2. Requisiti generali

2.1 Al miele non deve essere aggiunta alcun’altra sostanza se non miele.

2.2 Nei limiti del possibile, il miele deve essere privo di sostanze organiche e inorganiche estranee alla sua composizione. È vietato estrarre polline o componenti specifiche del miele, salvo nel caso in cui sia inevitabile nell’estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche. In deroga a tale disposizione, dal miele filtrato può essere estratto il polline.

2.3 Il miele non deve presentare un grado di acidità modificato artificialmente. Il miele (a eccezione di quello per pasticceria) non deve avere un sapore o un odore anomali, né avere iniziato un processo di fermentazione o essere fermentato, né essere stato riscaldato in modo da inattivarne sensibilmente o completamente gli enzimi naturali.

3. Requisiti specifici

3.1 Tenore di zuccheri

3.1.1 Tenore di fruttosio e glucosio (somma dei due)

a) Miele di nettare almeno 60 g/100 g,

b) Miele di melata, miscele di miele di melata e miele

di nettare almeno 45 g/100 g,

3.1.2 Tenore di saccarosio

a) In generale al massimo 5 g/100 g,

b) Miele di robinia (Robinia pseudoacacia), erba

medica (Medicago sativa), banksia (Banksia men-

ziesii), sulla (Hedysarum), eucalipto rosso (Euca-

lyptus camadulensis), Eucryphia lucida, Eucryphia

milliganii, Citrus spp. al massimo 10 g/100 g,

c) Miele di lavanda (Lavandula spp.), borragine

(Borago officinalis) al massimo 15 g/100 g.