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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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O sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari
esigenze nutrizionali RU 2015
esigenze nutrizionali dei lattanti fino all’introduzione di adeguate pappe di complemento.
2 Un prodotto che non costituisce di per sé un alimento per lattanti ai sensi del capoverso 1 non può essere messo in commercio o distribuito come alimento che costituisce di per sé un alimento per lattanti.
Art. 6 Requisiti
1 Agli alimenti per lattanti sono applicabili i seguenti requisiti:
a. sono fabbricati con:
1. le fonti proteiche definite nell’allegato 2 numero 2, e
2. altri ingredienti, la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita è dimostrata da dati scientifici generalmente riconosciuti;
b. la composizione deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 2;
c. le fonti proteiche a base di idrolizzati proteici del siero di latte con un tenore proteico inferiore a 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) devono soddisfare le specificazioni di cui all’allegato 3;
d. gli alimenti per lattanti devono essere pronti al consumo con l’aggiunta di acqua potabile;
e. per la fabbricazione possono essere aggiunte esclusivamente le sostanze nutritive di cui all’allegato 1. Se possono essere utilizzate anche come additivi, a queste sostanze si applicano i criteri di purezza di cui all’allegato 4 dell’ordinanza del DFI del ...4 sugli additivi (OAdd) e, se questi mancano, si applicano i criteri di purezza riconosciuti dai servizi internazionali.
2 L’idoneità come alimenti per lattanti dei seguenti prodotti deve essere dimostrata da studi eseguiti in base alle raccomandazioni generalmente riconosciute emanate da cerchie specializzate relative alla pianificazione e all’esecuzione di tali studi:
a. prodotti a base di proteine del latte di cui all’allegato 2 numero 22 con un tenore proteico compreso tra 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) e 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal);
b. prodotti a base di idrolizzati proteici di cui all’allegato 2 numero 23 con un tenore proteico compreso tra 0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) e 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal).
Art. 7 Caratterizzazione
1 La denominazione specifica degli alimenti per lattanti è «alimenti per lattanti».
2 Gli alimenti per lattanti fabbricati esclusivamente a partire da proteine del latte vaccino o caprino devono essere denominati «latte per lattanti».