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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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O sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari
esigenze nutrizionali RU 2015
2 Gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali e le pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età devono essere fabbricati con ingredienti la cui idoneità alle particolari esigenze nutrizionali dei bambini secondo l'articolo 12 capoverso 1 è dimostrata da dati scientifici generalmente riconosciuti.
3 Per la composizione valgono i seguenti requisiti:
a. gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 7;
b. le pappe di complemento devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 8;
c. per la fabbricazione possono essere utilizzate esclusivamente le sostanze nutritive di cui all’allegato 1.
4 Se agli alimenti per lo svezzamento a base di cereali e alle pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età sono aggiunti vitamine, sali minerali e oligoelementi, valgono le quantità massime di cui all’allegato 9.
Art. 14 Caratterizzazione
1 Le indicazioni sull’imballaggio, sull’etichetta o sul prospetto allegato devono contenere le seguenti informazioni:
a. una menzione che indichi a partire da quale età è possibile usare il prodotto, tenuto conto della sua composizione, della costituzione o di altre caratteristiche particolari;
b. il valore energetico disponibile, espresso in kJ e kcal, nonché il tenore di proteine, carboidrati e lipidi, espresso in forma numerica, per 100 g o 100 ml del prodotto disponibile in commercio e, se del caso, per porzione stabilita;
c. informazioni sul tenore di glutine, come «contenente glutine», o sull’assenza di glutine, se l’età raccomandata è inferiore a 6 mesi;
d. la quantità media dei singoli sali minerali e vitamine per i quali negli allegati 7 e 8 sono fissati tenori specifici per 100 g o 100 ml del prodotto disponibile in commercio e, se del caso, per ogni porzione del prodotto;
e. se necessario le istruzioni per la preparazione corretta e l’avvertenza di quanto sia importante seguirle.
2 La caratterizzazione del valore nutritivo può contenere il tenore medio delle sostanze nutritive indicate nell’allegato 6 per ogni 100 g o 100 ml del prodotto in commercio e, se del caso, per ogni porzione del prodotto, sempre che tale indicazione non sia già prevista dalle disposizioni del capoverso 1 lettera d.
3 Nel quadro della caratterizzazione del valore nutritivo delle vitamine e dei sali minerali di cui all’allegato 6 in riferimento agli alimenti per lo svezzamento, oltre ai dati indicati conformemente ai capoversi 1 e 2 è possibile esprimere questi valori in parte percentuale del valore di riferimento. L’indicazione percentuale è consentita soltanto se in 100 g o 100 ml del prodotto disponibile in commercio ed eventualmente per ogni porzione stabilita del prodotto è contenuto almeno il 15 per cento del valore di riferimento di cui all’allegato 6.