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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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O sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari

esigenze nutrizionali RU 2015

3 Sull’imballaggio o sull’etichetta devono figurare le seguenti indicazioni:

a. un’indicazione secondo cui il prodotto è idoneo alle esigenze alimentari dei lattanti sin dalla nascita, quando essi non sono allattati al seno;

b. il valore energetico disponibile, espresso in kJ e kcal, nonché il tenore di proteine, carboidrati e lipidi, espresso in forma numerica, per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;

c. l’indicazione della quantità media di tutti i sali minerali e le vitamine di cui all’allegato 1 ed eventualmente del tenore di colina, inositolo e L-carnitina, espresso in forma numerica, per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;

d. le istruzioni per preparare, utilizzare, conservare e smaltire correttamente il prodotto, nonché un avvertimento sui pericoli per la salute di una preparazione e di una conservazione inadeguate;

e. un’indicazione come «avvertimento importante», seguita:

1. da un’indicazione sulla superiorità dell’allattamento al seno rispetto agli alimenti per lattanti, e

2. dalla raccomandazione di usare il prodotto unicamente su consiglio di specialisti indipendenti nel campo della medicina o dell’alimentazione oppure della cura dei lattanti e dei bambini in tenera età.

4 L’indicazione sull’imballaggio o sull’etichetta può contenere la quantità media, espressa in forma numerica, di sostanze nutritive elencate nell’allegato 1 per 100 ml di prodotto pronto al consumo, sempre che una tale indicazione non sia già stata apposta in base al capoverso 3 lettera c.

5 Le indicazioni nutrizionali e sulla salute devono essere conformi ai requisiti di cui all’allegato 4.

Art. 8 Obbligo di notifica

1 Chi fabbrica o importa un alimento per lattanti e intende metterlo in commercio, deve comunicarlo all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) prima della prima immissione sul mercato.

2 Con la comunicazione va presentato un imballaggio originale, un'etichetta originale o la rispettiva stampa laser.

Sezione 2: Alimenti di proseguimento

Art. 9 Definizione

1 Gli alimenti di proseguimento sono derrate alimentari che costituiscono il principale elemento liquido dell'alimentazione progressivamente diversificata e che sono destinati:

a. a lattanti di età superiore a 6 mesi in grado di alimentarsi con adeguate pappe di complemento; e