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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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O sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari

esigenze nutrizionali RU 2015

b. bambini di età compresa tra uno e tre anni.

2 Sono fabbricati con:

a. le fonti proteiche definite nell’allegato 5 numero 2; e

b. altri ingredienti, la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti di età superiore a sei mesi e dei bambini in tenera età è dimostrata da dati scientifici riconosciuti.

Art. 10 Requisiti

Agli alimenti di proseguimento si applicano i seguenti requisiti:

a. la composizione deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 5;

b. devono essere pronti al consumo con l’aggiunta di acqua potabile;

c. a tali alimenti possono essere aggiunte esclusivamente le sostanze nutritive di cui all’allegato 1. Se possono essere utilizzate anche come additivi, a queste sostanze si applicano i criteri di purezza di cui all’allegato 4 OAdd5 e, se questi mancano, si applicano i criteri di purezza riconosciuti dai servizi internazionali.

Art. 11 Caratterizzazione

1 La denominazione specifica degli alimenti di proseguimento è «alimento di proseguimento».

2 Gli alimenti di proseguimento fabbricati esclusivamente con latte vaccino o caprino devono essere denominati «latte di proseguimento».

3 Sull’imballaggio o sull’etichetta devono figurare le seguenti indicazioni:

a. un’indicazione che il prodotto:

1. è idoneo alla particolare alimentazione dei lattanti a partire da un’età di 6 mesi,

2. deve costituire soltanto parte di un’alimentazione mista, e

3. non deve venir utilizzato in sostituzione del latte materno durante i primi 6 mesi di vita;

b. un’indicazione che la decisione di iniziare con la pappa di complemento, in particolare nei casi in cui eccezionalmente tale alimentazione sia iniziata prima dei 6 mesi, va presa soltanto:

1. su consiglio di specialisti indipendenti nel campo della medicina o dell’alimentazione oppure della cura dei lattanti e dei bambini in tenera età, e

2. tenuto conto delle necessità di ciascun lattante

per quanto concerne la crescita e lo sviluppo;

5 RS 817.022.31