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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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O sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari
esigenze nutrizionali RU 2015
Sezione 4: Disposizioni comuni
Art. 15 Residui di antiparassitari e valori massimi
1 I prodotti agricoli utilizzati per la fabbricazione di alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento e alimenti per lo svezzamento a base di cereali non possono essere trattati con antiparassitari di cui all’allegato 12 elenco A.
2 Le disposizioni particolari a fini di controllo per gli antiparassitari di cui al capoverso 1 sono basate sull’allegato 12 elenco B.
3 Gli alimenti per lattanti, gli alimenti di proseguimento nonché gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali e le pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età, pronti per la vendita o preparati sulla base delle indicazioni del fabbricante, non devono presentare un tenore di residui di singoli antiparassitari superiore a 0,01 mg/kg.
4 Nel caso degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento per gli antiparassitari valgono i valori massimi dei residui di cui all'allegato 12 elenco C.
Art. 16 Caratterizzazione, presentazione e pubblicità
1 La caratterizzazione, la presentazione e la pubblicità degli alimenti per lattanti e di proseguimento non possono essere formulate in modo tale da scoraggiare l’allattamento al seno.
2 La caratterizzazione, la presentazione e la pubblicità degli alimenti per lattanti e la caratterizzazione degli alimenti di proseguimento non possono contenere illustrazioni di bambini né altre illustrazioni o diciture che inducano a idealizzare l’uso di tali prodotti.
3 Sono ammesse informazioni utili o raccomandazioni purché siano destinate esclusivamente alle seguenti persone:
a. persone qualificate nel campo della medicina, della nutrizione o della farmacia;
b. figure professionali nel campo dell’assistenza alla maternità e dell’assistenza all’infanzia.
4 L’impiego di termini quali «umanizzato», «maternizzato», «adattato» e analoghi è inammissibile.
5 Gli alimenti per lattanti e quelli di proseguimento devono essere caratterizzati in modo tale che il consumatore possa distinguerli.
6 Sono ammesse illustrazioni grafiche che facilitino l’identificazione degli alimenti per lattanti e di proseguimento e ne spieghino i metodi di preparazione.