Avamprogetti

Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1117Fedlex · Progetto

O sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari

esigenze nutrizionali RU 2015

Sezione 4: Disposizioni comuni

Art. 15 Residui di antiparassitari e valori massimi

1 I prodotti agricoli utilizzati per la fabbricazione di alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento e alimenti per lo svezzamento a base di cereali non possono essere trattati con antiparassitari di cui all’allegato 12 elenco A.

2 Le disposizioni particolari a fini di controllo per gli antiparassitari di cui al capoverso 1 sono basate sull’allegato 12 elenco B.

3 Gli alimenti per lattanti, gli alimenti di proseguimento nonché gli alimenti per lo svezzamento a base di cereali e le pappe di complemento per lattanti e bambini in tenera età, pronti per la vendita o preparati sulla base delle indicazioni del fabbricante, non devono presentare un tenore di residui di singoli antiparassitari superiore a 0,01 mg/kg.

4 Nel caso degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento per gli antiparassitari valgono i valori massimi dei residui di cui all'allegato 12 elenco C.

Art. 16 Caratterizzazione, presentazione e pubblicità

1 La caratterizzazione, la presentazione e la pubblicità degli alimenti per lattanti e di proseguimento non possono essere formulate in modo tale da scoraggiare l’allattamento al seno.

2 La caratterizzazione, la presentazione e la pubblicità degli alimenti per lattanti e la caratterizzazione degli alimenti di proseguimento non possono contenere illustrazioni di bambini né altre illustrazioni o diciture che inducano a idealizzare l’uso di tali prodotti.

3 Sono ammesse informazioni utili o raccomandazioni purché siano destinate esclusivamente alle seguenti persone:

a. persone qualificate nel campo della medicina, della nutrizione o della farmacia;

b. figure professionali nel campo dell’assistenza alla maternità e dell’assistenza all’infanzia.

4 L’impiego di termini quali «umanizzato», «maternizzato», «adattato» e analoghi è inammissibile.

5 Gli alimenti per lattanti e quelli di proseguimento devono essere caratterizzati in modo tale che il consumatore possa distinguerli.

6 Sono ammesse illustrazioni grafiche che facilitino l’identificazione degli alimenti per lattanti e di proseguimento e ne spieghino i metodi di preparazione.