Avamprogetti

Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1118Fedlex · Progetto

O sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari

esigenze nutrizionali RU 2015

Capitolo 3: Alimenti destinati a fini medici speciali

Art. 17 Definizione

Gli alimenti destinati a fini medici speciali sono derrate alimentari destinate a pazienti:

a. che presentano alterazioni, disturbi o disordini della capacità di assunzione, digestione, assorbimento, metabolismo o escrezione di alimenti comuni o di determinate sostanze nutritive ivi contenute, compresi i metaboliti; o

b. che hanno esigenze nutrizionali diverse dettate da motivi medici alle quali non è possibile rispondere con una modifica del normale regime alimentare, altri alimenti per determinate categorie di persone o una combinazione di entrambi.

Art. 18 Categorie di alimenti destinati a fini medici speciali

1 Gli alimenti destinati a fini medici speciali vengono suddivisi nelle seguenti categorie:

a. alimenti completi dal punto di vista nutrizionale con una formulazione standard delle sostanze nutritive, i quali possono costituire l'unica fonte di nutrimento per le persone cui sono destinati;

b. alimenti completi dal punto di vista nutrizionale con una formulazione standard delle sostanze nutritive, i quali possono costituire l'unica fonte di nutrimento e sono stati adattati specificatamente per una determinata malattia, disturbo o stato patologico;

c. alimenti incompleti dal punto di vista nutrizionale che non sono adatti a essere utilizzati come unica fonte di nutrimento, con una formulazione standard o una formulazione adattata specificatamente per una determinata malattia, disturbo o stato patologico;

2 Gli alimenti di cui alle lettere a e b possono essere anche utilizzati per la parziale sostituzione o per l’integrazione dell’alimentazione di un paziente.

3 Tali alimenti possono contenere le sostanze di cui all’allegato 1.

Art. 19 Requisiti

1 La formulazione degli alimenti a fini medici speciali deve basarsi su principi medici e nutrizionali riconosciuti.

2 Gli alimenti destinati a fini medici speciali devono:

a. essere consumati in modo sicuro e salutare secondo le istruzioni del fabbricante;

b. rispondere alle particolari esigenze nutrizionali delle persone alle quali sono destinati; e

c. essere conformi ai criteri di cui all’allegato 10.