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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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O sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari
esigenze nutrizionali RU 2015
Capitolo 3: Alimenti destinati a fini medici speciali
Art. 17 Definizione
Gli alimenti destinati a fini medici speciali sono derrate alimentari destinate a pazienti:
a. che presentano alterazioni, disturbi o disordini della capacità di assunzione, digestione, assorbimento, metabolismo o escrezione di alimenti comuni o di determinate sostanze nutritive ivi contenute, compresi i metaboliti; o
b. che hanno esigenze nutrizionali diverse dettate da motivi medici alle quali non è possibile rispondere con una modifica del normale regime alimentare, altri alimenti per determinate categorie di persone o una combinazione di entrambi.
Art. 18 Categorie di alimenti destinati a fini medici speciali
1 Gli alimenti destinati a fini medici speciali vengono suddivisi nelle seguenti categorie:
a. alimenti completi dal punto di vista nutrizionale con una formulazione standard delle sostanze nutritive, i quali possono costituire l'unica fonte di nutrimento per le persone cui sono destinati;
b. alimenti completi dal punto di vista nutrizionale con una formulazione standard delle sostanze nutritive, i quali possono costituire l'unica fonte di nutrimento e sono stati adattati specificatamente per una determinata malattia, disturbo o stato patologico;
c. alimenti incompleti dal punto di vista nutrizionale che non sono adatti a essere utilizzati come unica fonte di nutrimento, con una formulazione standard o una formulazione adattata specificatamente per una determinata malattia, disturbo o stato patologico;
2 Gli alimenti di cui alle lettere a e b possono essere anche utilizzati per la parziale sostituzione o per l’integrazione dell’alimentazione di un paziente.
3 Tali alimenti possono contenere le sostanze di cui all’allegato 1.
Art. 19 Requisiti
1 La formulazione degli alimenti a fini medici speciali deve basarsi su principi medici e nutrizionali riconosciuti.
2 Gli alimenti destinati a fini medici speciali devono:
a. essere consumati in modo sicuro e salutare secondo le istruzioni del fabbricante;
b. rispondere alle particolari esigenze nutrizionali delle persone alle quali sono destinati; e
c. essere conformi ai criteri di cui all’allegato 10.