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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Art. 82 Mosto d’uva concentrato
1 Il mosto d’uva concentrato è il mosto d’uva non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto d’uva effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto.
2 Il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro non deve essere inferiore al 50,9 per cento.
3 È ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 per cento vol.
Art. 83 Mosto d’uva concentrato rettificato
1 Il mosto d’uva concentrato rettificato è il prodotto liquido non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto d’uva effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto.
2 Il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro non deve essere inferiore al 61,7 per cento.
3 È ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 per cento vol.
Art. 84 Vino liquoroso
1 Il vino liquoroso è il prodotto ottenuto da:
a. mosto d’uva in fermentazione;
b. vino;
c. una miscela dei prodotti suddetti; oppure
d. mosto d’uva o una miscela di questo prodotto con vino.
2 Si aggiunge, solo o miscelato:
a. alcool neutro di origine viticola, compreso l’alcool ottenuto dalla distillazione di uve essiccate, con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 96 per cento vol.; oppure
b. distillato di vino o di uve essiccate con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52 per cento vol. e non superiore a 86 per cento vol.
3 Può inoltre essere aggiunto mosto d’uva concentrato.
4 Il vino liquoroso ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 15 per cento vol. e non superiore a 22 per cento vol. Ha un titolo alcolometrico totale non inferiore a 17,5 per cento vol. e un titolo alcolometrico naturale iniziale non inferiore a 12 per cento vol.
Art. 85 Caratterizzazione e denominazione specifica dei vini liquorosi
1 Gli articoli 75 e 76 si applicano per analogia alla caratterizzazione e alla denominazione specifica dei vini liquorosi.
2 L’aggiunta dei prodotti di cui all’articolo 84 capoverso 2 non è considerata per l’indicazione del nome dei vitigni e l’indicazione dell’annata.