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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Art. 82 Mosto d’uva concentrato

1 Il mosto d’uva concentrato è il mosto d’uva non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto d’uva effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto.

2 Il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro non deve essere inferiore al 50,9 per cento.

3 È ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 per cento vol.

Art. 83 Mosto d’uva concentrato rettificato

1 Il mosto d’uva concentrato rettificato è il prodotto liquido non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto d’uva effettuata con qualsiasi metodo autorizzato, escluso il fuoco diretto.

2 Il valore indicato alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro non deve essere inferiore al 61,7 per cento.

3 È ammesso un titolo alcolometrico effettivo pari o inferiore a 1 per cento vol.

Art. 84 Vino liquoroso

1 Il vino liquoroso è il prodotto ottenuto da:

a. mosto d’uva in fermentazione;

b. vino;

c. una miscela dei prodotti suddetti; oppure

d. mosto d’uva o una miscela di questo prodotto con vino.

2 Si aggiunge, solo o miscelato:

a. alcool neutro di origine viticola, compreso l’alcool ottenuto dalla distillazione di uve essiccate, con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 96 per cento vol.; oppure

b. distillato di vino o di uve essiccate con un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52 per cento vol. e non superiore a 86 per cento vol.

3 Può inoltre essere aggiunto mosto d’uva concentrato.

4 Il vino liquoroso ha un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 15 per cento vol. e non superiore a 22 per cento vol. Ha un titolo alcolometrico totale non inferiore a 17,5 per cento vol. e un titolo alcolometrico naturale iniziale non inferiore a 12 per cento vol.

Art. 85 Caratterizzazione e denominazione specifica dei vini liquorosi

1 Gli articoli 75 e 76 si applicano per analogia alla caratterizzazione e alla denominazione specifica dei vini liquorosi.

2 L’aggiunta dei prodotti di cui all’articolo 84 capoverso 2 non è considerata per l’indicazione del nome dei vitigni e l’indicazione dell’annata.