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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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a. ottenute da vino o da mosto d’uva addizionato di alcool;
b. con aggiunta di alcool etilico di origine agricola, distillato di origine agricola, acquavite di vino, brandy o acquavite di vinaccia;
c. con aggiunta di aromi naturali o identici a quelli naturali, estratti naturali aromatici, spezie, erbe aromatiche o altre derrate alimentari che conferiscono sapore.
2 Possono essere edulcorate conformemente all’articolo 117 e possono contenere altri ingredienti.
3 Il tenore di vino o di mosto d’uva addizionato di alcool (mutizzato) nel prodotto finito non deve essere inferiore al 75 per cento in massa.
4 Il tenore di alcool deve essere compreso tra il 14,5 e il 22 per cento vol.
5 La denominazione specifica «vino aromatizzato» può essere sostituita da una delle denominazioni di cui all’allegato 12.
Art. 90 Disposizioni comuni
1 Se la denominazione dei prodotti menzionati negli articoli 87‒89 contiene il termine «spumante», la quantità di vino spumante presente nel prodotto finito deve essere almeno del 95 per cento.
2 Le denominazioni di cui agli articoli 87‒89 possono essere completate, in base al tenore di zucchero residuo per litro, da una delle indicazioni seguenti:
– «extra-secco» meno di 30 g/l
– «secco» meno di 50 g/l
– «semisecco» da 50 a 90 g/l
– «amabile» da 90 a 130 g/l
– «dolce» oltre 130 g/l.
3 Le indicazioni «amabile» e «dolce» possono essere sostituite dall’indicazione del tenore di zucchero, espresso in g/l.
Capitolo 7: Sidro e sidro analcolico
Sezione 1: Sidro
Art. 91 Sidro
Il sidro è una bevanda alcolica ottenuta dalla fermentazione alcolica parziale o totale di succo di mele o di pere, spremuto fresco o reso conservabile con un procedimento fisico.
Art. 92 Requisiti
1 Il tenore di alcool del sidro deve essere almeno del 3 per cento vol.