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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Art. 86 Pratiche e trattamenti enologici consentiti e taglio

1 I prodotti di cui al presente capitolo possono essere fabbricati o trattati solo mediante le pratiche enologiche menzionate nell’allegato 8.

2 L’articolo 73 si applica per analogia ai prodotti di cui al presente capitolo.

3 È considerata taglio l’aggiunta al vino di liquore, di alcol neutro di origine viticola, di distillato di vino o di uve essiccate di provenienze diverse in conformità con l’articolo 84 capoverso 2.

Capitolo 6: Bevande a base di vino

Art. 87 Bevande aromatizzate a base di vino

1 Le bevande aromatizzate a base di vino sono bevande ottenute da vino e aromatizzate con aromi naturali o identici a quelli naturali, estratti naturali di aromi, spezie, erbe aromatiche o altre derrate alimentari che conferiscono sapore.

2 Possono essere edulcorate conformemente all’articolo 117 e possono contenere altri ingredienti.

3 Eccezion fatta per la Zurra, non possono essere tagliate con nessun altro tipo di alcool.

4 Il tenore di vino nel prodotto finito deve essere almeno del 50 per cento in massa.

5 Il tenore di alcool deve essere compreso tra il 7 e il 14,5 per cento vol.

6 A complemento della denominazione specifica «bevanda aromatizzata a base di vino» può essere utilizzata una delle denominazioni di cui all’allegato 10.

Art. 88 Cocktail aromatizzati a base di vino

1 I cocktail aromatizzati a base di vino sono bevande ottenute da vino o da mosto d’uva e aromatizzate con aromi naturali o identici a quelli naturali, estratti naturali aromatici, spezie, erbe aromatiche o altre derrate alimentari che conferiscono sapore.

2 Possono essere edulcorate conformemente all’articolo 117 e possono contenere altri ingredienti.

3 Non possono essere tagliate con nessun altro tipo di alcool.

4 Il tenore di vino o di mosto d’uva nel prodotto finito deve essere almeno del 50 per cento in massa.

5 Il tenore di alcool deve essere inferiore al 7 per cento vol.

6 A complemento della denominazione specifica «cocktail aromatizzato a base di vino» può essere utilizzata una delle denominazioni di cui all’allegato 11.

Art. 89 Vini aromatizzati

1 I vini aromatizzati sono bevande: