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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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2 È consentito aggiungere:
a. succo di mele o succo di pere;
b. zuccheri destinati a generare una fermentazione secondaria per ottenere sidro spumante;
Art. 93 Denominazione specifica
1 La denominazione specifica è «sidro».
2 La denominazione specifica è «sidro spumante» se il tenore di anidride carbonica prodotto naturalmente è almeno di 4 g/l.
3 Se al sidro è stata aggiunta anidride carbonica e se il tenore totale di anidride carbonica è pari o superiore a 4 g/l, la denominazione specifica è «sidro spumante con anidride carbonica aggiunta».
4 Se nella denominazione specifica è fatta menzione di un tipo di frutto (per es. sidro di mele Sauergrauech), la quantità di succo della varietà menzionata deve essere almeno dell’80 per cento in massa del prodotto finito.
Art. 94 Ulteriore caratterizzazione
1 Il sidro con una densità relativa (20/20) superiore a 1,005, corrispondente a un tenore di zucchero invertito compreso tra 9 e 11 g/l, deve essere designato, accanto alla denominazione specifica, come «parzialmente fermentato».
2 Per il sidro spumante può essere utilizzata, in luogo di «parzialmente fermentato», una delle indicazioni seguenti:
– «brut» per un tenore di zucchero residuo inferiore a 10 g/l
– «extra-secco» per un tenore di zucchero residuo compreso tra 8 e 20 g/l
– «secco» per un tenore di zucchero residuo compreso tra 17 e 40 g/l
– «semisecco» per un tenore di zucchero residuo compreso tra 37 e 65 g/l
– «dolce» per un tenore di zucchero residuo superiore a 65 g/l
Sezione 2: Sidro analcolico
Art. 95 Sidro analcolico
Il sidro analcolico è sidro al quale è stato sottratto l’alcool mediante un procedimento fisico oppure la cui fermentazione è stata condotta in modo da non formare alcool.