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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Derrate alimentari e oggetti d’uso

c. indicazioni concernenti allergeni e altre sostanze che potrebbero provocare reazioni indesiderate (art. 10 e 11);

d. se necessario, l’indicazione quantitativa degli ingredienti (art. 12);

e. la data minima di conservabilità o la data di consumo (art. 13);

f. se necessario, indicazioni specifiche per la conservazione o il consumo (art. 14);

g. il nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona che, rispettivamente, le ha fabbricate, messe in circolazione, imballate, confezionate, imbottigliate o consegnate;

h. il Paese di produzione delle derrate alimentari (art. 15);

i. l’origine degli ingredienti che caratterizzano una derrata alimentare (art. 16);

j. indicazioni specifiche per la carne di manzo, suino, ovino, caprino e pollame nonché il pesce (art. 17);

k. le istruzioni per l’uso, qualora la loro omissione renda difficile utilizzare la derrata alimentare conformemente alla sua destinazione;

l. il tenore alcolico per le bevande con un tenore alcolico superiore all’1,2 per cento in volume (art. 18);

m. la partita (artt. 19 e 20);

n. la dichiarazione del valore nutritivo (artt. 21-27);

o. un’indicazione per le derrate alimentari, gli additivi e le sostanze ausiliarie per la lavorazione che sono, contengono o sono ottenuti da organismi geneticamente modificati (OGM) (art. 36 ODerr);

p. se necessario, il marchio di identificazione (art. 35-37);

q. ulteriori indicazioni di cui all’allegato 2.

2 Le indicazioni devono essere fornite mediante parole e numeri.

3 Possono essere espresse:

a. in via supplementare attraverso pittogrammi o simboli;

b. in alternativa attraverso pittogrammi o simboli, qualora previsto dalle ordinanze pertinenti.

4 Se la superficie singola stampabile più grande è inferiore a 10 cm2, sullʼimballaggio o sullʼetichetta devono essere apposti obbligatoriamente solo i dati di cui al capoverso 1 lettere a, c e e. Lʼelenco degli ingredienti deve essere reso noto in altro modo (ad es. scheda informativa) o messo a disposizione dei consumatori su richiesta.

Art. 4 Presentazione delle indicazioni obbligatorie

1 Nel caso di derrate alimentari preimballate, al momento della consegna le indicazioni obbligatorie devono essere apposte direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta a esso applicata.