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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Derrate alimentari e oggetti d’uso
1. considerati additivi trasferiti, ai sensi dell’articolo 4 dell’ordinanza sugli additivi7, purché essi non svolgano più alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito;
2. utilizzati come sostanze ausiliarie per la preparazione;
c. sostanze di supporto e altre sostanze diverse dagli additivi alimentari, ma utilizzate nella stessa maniera e allo stesso scopo delle sostanze di supporto e soltanto nelle quantità assolutamente necessarie;
d. sostanze diverse dagli additivi alimentari, ma utilizzate nella stessa maniera e allo stesso scopo delle sostanze ausiliare per la lavorazione e presenti nel prodotto finito, eventualmente anche in forma modificata;
e. acqua:
1. se il suo impiego serve unicamente a ricostituire un ingrediente in forma concentrata o essiccata, oppure
2. se è considerata liquido di copertura, che di norma non viene consumato.
Sezione 4: Sostanze che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate
Art. 10 Sostanze che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indeside-
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Le sostanze che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate sono elencate nell’allegato 5.
Art. 11 Caratterizzazione
1 Le sostanze di cui all’allegato 5 o gli ingredienti da esse ricavate e presenti nel prodotto finito, eventualmente anche in forma modificata, devono essere chiaramente definiti nell’elenco degli ingredienti, come «malto d’orzo», «emulsionante (lecitina di soia)», «aroma naturale di arachidi». Tale indicazione deve essere evidenziata mediante il carattere, lo stile, il colore dello sfondo o altri accorgimenti adeguati.
2 Qualora l’elenco degli ingredienti non sia obbligatorio, l’indicazione deve comprendere la parola «contiene», seguita dalla denominazione dell’ingrediente o del prodotto in questione, in conformità con l’allegato 5.
3 Se in una derrata alimentare vari ingredienti o sostanze ausiliarie per la lavorazione di cui ai capoversi 1 e 2 sono stati ottenuti da un unico ingrediente o prodotto menzionato nellʼallegato 5, ciò deve essere indicato chiaramente nella caratterizzazione per ciascuno di questi ingredienti o sostanze ausiliarie.
4 L’indicazione di cui al capoverso 1 non è necessaria se la denominazione specifica della derrata alimentare contiene un chiaro riferimento all’ingrediente in questione.