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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Informazioni sulle derrate alimentari
2 Tutti gli ingredienti devono essere indicati con la relativa denominazione specifica in ordine quantitativo decrescente. Determinante è la parte in massa al momento della lavorazione.
3 Gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati devono recare tra parentesi la dicitura «nano».
4 Nel caso di derrate alimentari recanti un’indicazione sulla salute in merito all’aggiunta di microorganismi, questi ultimi devono essere menzionati nell’elenco degli ingredienti con la specifica nomenclatura scientifica.
5 I dettagli concernenti l’indicazione e la denominazione degli ingredienti sono disciplinati dall’allegato 4.
Art. 9 Eccezioni
Non è necessario un elenco degli ingredienti nel caso di:
a. frutti e verdure freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati, tagliati o manipolati analogamente;
b. acqua da tavola contenente anidride carbonica nella cui denominazione figura questa caratteristica;
c. aceto di fermentazione fabbricato a partire da una sola sostanza di base a cui non è stato aggiunto alcun altro ingrediente;
d. formaggio, burro e latte e panna fermentati, purché siano stati impiegati esclusivamente i seguenti ingredienti:
1. sostanze costitutive del latte, enzimi e colture di microrganismi necessari alla loro fabbricazione,
2. il sale necessario alla produzione di formaggi (salvo il formaggio fresco o fuso); qualora sia stato utilizzato sale, sale commestibile o sale da cucina iodato o fluorato, è necessario fornire un’indicazione relativa alla iodurazione o alla fluorizzazione;
e. derrate alimentari fabbricate a partire da un solo ingrediente, se la denominazione specifica è identica alla denominazione degli ingredienti o se permette di identificare chiaramente il genere di ingredienti;
f. bevande con un tenore alcolico superiore allʼ1,2 per cento in volume.
2 I seguenti componenti di una derrata alimentare non devono essere compresi nell’elenco degli ingredienti:
a. componenti di un ingrediente eliminati temporaneamente durante la fabbricazione e poi aggiunti nuovamente alla derrata alimentare, senza superare quantitativamente la parte allo stato originale;
b. additivi ed enzimi alimentari: