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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Informazioni sulle derrate alimentari
2 Devono essere apposte in posizione ben visibile in modo chiaro, leggibile e indelebile. Nessun’altra indicazione o immagine o nessun altro elemento deve nascondere, oscurare o separare tali informazioni o distogliere da esse l’attenzione.
3 Le informazioni devono essere stampate sull’imballaggio o sull’etichetta in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è di almeno 1,2 mm, in conformità con l’allegato 3, in modo da garantire una buona leggibilità.
4 Se la superficie maggiore di una confezione o di un contenitore è inferiore a 80 cm2, la parte mediana dei caratteri deve essere di almeno 0,9 mm, in conformità con l’allegato 3.
5 Nello stesso campo visivo della denominazione specifica devono figurare:
a. il tenore alcolico;
b. la dichiarazione riguardante l’utilizzo di sostanze ormonali o non ormonali per aumentare le prestazioni degli animali ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 26 novembre 2003 concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera2.
Art. 5 Derrate alimentari consegnate sfuse
1 Nel caso di derrate alimentari consegnate sfuse è possibile rinunciare alle indicazioni scritte di cui all’articolo 3 capoverso 1, se l’informazione ai consumatori è garantita in altro modo (ad es. verbalmente). Questo obbligo di informazione non si applica alle indicazioni di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettere a e b, se le indicazioni nutrizionali o sulla salute su cui si basano non sono fornite per iscritto.
2 In ogni caso devono figurare per iscritto:
a. le indicazioni di cui all’articolo 38 capoverso 2 ODerr;
b. la dichiarazione riguardante l’utilizzo di sostanze ormonali o non ormonali per aumentare le prestazioni degli animali ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 26 novembre 2003 concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera3.
3 Le indicazioni di cui al capoverso 2 devono essere fornite in forma appropriata. Nelle imprese di ristorazione possono figurare in particolare nella carta delle vivande o su un cartello.
4 La partita deve figurare sul contenitore o descritta sulla carta intestata della ditta relativa.