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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Derrate alimentari e oggetti d’uso
Sezione 6: Data minima di conservabilità, data di consumo e data di congelamento
Art. 13
1 Nel caso di derrate alimentari che devono essere conservate al freddo, ai sensi dell’articolo 24 dell’ordinanza del DFI del ...8 sui requisiti igienici o secondo le prescrizioni termiche specifiche della stessa ordinanza, al posto della data minima di conservabilità deve essere indicata la data di consumo.
2 I dettagli concernenti l’indicazione della data e le eccezioni all’obbligo di datazione sono disciplinati dall’allegato 7.
Sezione 7: Condizioni di conservazione e utilizzo
Art. 14
1 Qualora le derrate alimentari richiedano determinate condizioni di conservazione o di utilizzo, queste ultime devono essere indicate.
2 Per consentire una conservazione o un utilizzo adeguato degli alimenti dopo l’apertura della confezione, devono essere indicate, se del caso, le condizioni di conservazione o il periodo di consumo.
3 Le derrate alimentari di cui all’articolo 13 capoverso 1 devono recare un’indicazione sulla temperatura di conservazione.
4 Per le derrate alimentari surgelate le indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere completate da:
a. una menzione quale «alimento congelato», «congelato» o «surgelato»;
b. indicazioni sul trattamento del prodotto dopo lo scongelamento;
c. un’avvertenza quale «non ricongelare dopo lo scongelamento».
5 La temperatura di conservazione può essere indicata all’interno di un pittogramma integrato da un dato numerico.
Sezione 8: Indicazione del Paese di produzione e dell’origine
Art. 15 Indicazione del Paese di produzione
1 Una derrata alimentare è considerata prodotta in un Paese se è stata:
a. fabbricata interamente in tale Paese; oppure
b. sufficientemente elaborata o trasformata in tale Paese.
2 Sono considerati interamente ottenuti in un Paese:
8 RS …