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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Derrate alimentari e oggetti d’uso

Sezione 6: Data minima di conservabilità, data di consumo e data di congelamento

Art. 13

1 Nel caso di derrate alimentari che devono essere conservate al freddo, ai sensi dell’articolo 24 dell’ordinanza del DFI del ...8 sui requisiti igienici o secondo le prescrizioni termiche specifiche della stessa ordinanza, al posto della data minima di conservabilità deve essere indicata la data di consumo.

2 I dettagli concernenti l’indicazione della data e le eccezioni all’obbligo di datazione sono disciplinati dall’allegato 7.

Sezione 7: Condizioni di conservazione e utilizzo

Art. 14

1 Qualora le derrate alimentari richiedano determinate condizioni di conservazione o di utilizzo, queste ultime devono essere indicate.

2 Per consentire una conservazione o un utilizzo adeguato degli alimenti dopo l’apertura della confezione, devono essere indicate, se del caso, le condizioni di conservazione o il periodo di consumo.

3 Le derrate alimentari di cui all’articolo 13 capoverso 1 devono recare un’indicazione sulla temperatura di conservazione.

4 Per le derrate alimentari surgelate le indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere completate da:

a. una menzione quale «alimento congelato», «congelato» o «surgelato»;

b. indicazioni sul trattamento del prodotto dopo lo scongelamento;

c. un’avvertenza quale «non ricongelare dopo lo scongelamento».

5 La temperatura di conservazione può essere indicata all’interno di un pittogramma integrato da un dato numerico.

Sezione 8: Indicazione del Paese di produzione e dell’origine

Art. 15 Indicazione del Paese di produzione

1 Una derrata alimentare è considerata prodotta in un Paese se è stata:

a. fabbricata interamente in tale Paese; oppure

b. sufficientemente elaborata o trasformata in tale Paese.

2 Sono considerati interamente ottenuti in un Paese:

8 RS …