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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Informazioni sulle derrate alimentari

5 Gli ingredienti ai sensi dei capoversi 1 e 2 devono essere indicati anche se sono stati mescolati inavvertitamente in un’altra derrata alimentare o ne hanno contaminato il contenuto, purché il loro tenore, riferito al prodotto finale, superi o possa superare le quantità seguenti:

a. 10 mg di SO2 per chilogrammo o litro nel caso dei solfiti;

b. 10 mg di prolamina (gliadina) per 100 g in massa liofilizzata di derrata alimentare nel caso di cereali contenenti glutine;

c. 10 g di olio di arachidi per chilogrammo o litro di derrata alimentare pronta al consumo nel caso di oli e grassi vegetali contenenti olio d’arachidi completamente raffinato;

d. 1 g per chilogrammo o litro di derrata alimentare pronta al consumo nel caso del lattosio;

e. 1 g per chilogrammo o litro di derrata alimentare pronta al consumo in tutti gli altri casi.

6 Il responsabile deve essere in grado di provare che sono state applicate tutte le misure previste nell’ambito della «Buona prassi di fabbricazione» allo scopo di impedire o ridurre al minimo le miscele casuali ai sensi del capoverso 5.

7 Le miscele ai sensi del capoverso 5, che si situano al di sotto dei limiti massimi stabiliti nel capoverso stesso, possono essere indicate.

8 Le indicazioni ai sensi del capoverso 5, come ad es. «può contenere arachidi», vanno poste immediatamente dopo l’elenco degli ingredienti.

9 Se è possibile fornire la prova che singoli ingredienti, fabbricati con ingredienti di cui all’allegato 5, non provocano allergie o altre reazioni indesiderate, è consentito rinunciare all’indicazione prevista dai capoversi 1, 3 e 5.

Sezione 5: Indicazione quantitativa degli ingredienti

Art. 12

1 La quantità di un ingrediente deve essere indicata se l’ingrediente è:

a. menzionato nella denominazione specifica, come ad es. «yogurt alle fragole», «sorbetto alla frutta», «pizza al prosciutto»;

b. abitualmente messo in relazione dai consumatori alla denominazione specifica;

c. messo in evidenza nella caratterizzazione con parole, immagini o rappresentazioni grafiche, come ad es. «al burro», «con arachidi»; oppure

d. di fondamentale importanza per la caratterizzazione di una derrata alimentare e per la sua distinzione da altri prodotti, con i quali potrebbe essere confusa a causa della sua denominazione o del suo aspetto.

2 I dettagli concernenti l’indicazione quantitativa degli ingredienti e i casi in cui non è necessaria per determinati ingredienti sono disciplinati dall’allegato 6.