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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine
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Derrate alimentari e oggetti d’uso
2 Per singoli pezzi di carne di suino, ovino, caprino e pollame devono essere indicati:
a. il Paese in cui l’animale è ingrassato in maggiore misura o ha trascorso la maggior parte della sua esistenza; e
b. il Paese di macellazione dell’animale.
3 Se il Paese di nascita, quello di allevamento e quello di macellazione degli animali corrispondono, può essere riportata la dicitura «Paese di origine X».
4 Per la carne macinata, venduta come tale, è necessario indicare il Paese di produzione. Il Paese di origine della carne deve essere indicato solo se non corrisponde con quello di produzione.
5 Per singoli pezzi di pesce devono essere indicati il metodo di produzione e la zona di pesca ai sensi dell’articolo 15 capoverso 5. Se il pesce è utilizzato come ingrediente, queste informazioni devono essere indicate solo se sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 16.
Sezione 9: Tenore alcolico
Art. 18
Se il tenore alcolico delle bevande è superiore allʼ1,2 per cento in volume deve essere indicato in «% vol.».
Sezione 10: Partita
Art. 19 Principio ed eccezioni
1 Le derrate alimentari devono essere munite di una designazione che permetta di stabilire la partita alla quale appartengono.
2 Non è necessario indicare la partita:
a. nel caso di prodotti agricoli:
1. venduti o consegnati direttamente dall’azienda agricola a centri di deposito o di confezionamento;
2. avviati verso organizzazioni di produttori; oppure
3. raccolti per essere subito integrati in un sistema operativo di preparazione o di trasformazione;
b. quando, nei punti di vendita, le derrate sono imballate o confezionate su richiesta del consumatore o sono preimballate ai fini della loro vendita immediata;
c. quando la data di conservabilità minima, di consumo, di imballaggio o di raccolta è fornita nella caratterizzazione e indica in modo chiaro e nell’ordine almeno il giorno e il mese;