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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Informazioni sulle derrate alimentari

a. i prodotti minerali estratti dal suolo di tale Paese;

b. i prodotti vegetali raccolti in tale Paese;

c. i prodotti provenienti da animali vivi allevati in tale Paese;

d. i prodotti della caccia e della pesca catturati in tale Paese;

e. le derrate alimentari fabbricate in tale Paese esclusivamente con prodotti di cui alle lettere a–d.

3 Una derrata alimentare è considerata sufficientemente elaborata o trasformata in un determinato Paese se ha ottenuto le sue proprietà caratteristiche o una nuova denominazione specifica in tale Paese.

4 Per le derrate alimentari preparate, in alternativa al Paese di produzione, può essere indicata una regione geografica più ampia, come ad es. «UE» o «Sudamerica».

5 Per i prodotti della pesca deve essere indicato il Pese di produzione. Per i prodotti della pesca catturati in mare, al posto del Paese di produzione deve essere indicata la zona di pesca secondo l’allegato 8.

Art. 16 Indicazione dell’origine degli ingredienti caratterizzanti una derrata

alimentare

1 L’origine degli ingredienti di una derrata alimentare deve essere menzionata nell’elenco degli ingredienti della stessa, se:

a. la parte di ingrediente nel prodotto finito supera il 50 per cento in massa; oppure

b. l’ingrediente è soggetto all’obbligo di caratterizzazione di cui all’articolo 12.

2 L’obbligo di caratterizzazione di cui al capoverso 1 si applica solo agli ingredienti aggiunti alla derrata alimentare senza avere subito una trasformazione.

3In deroga al capoverso 1 vale quanto segue:

a. nel caso di carne derivante dalla stessa specie animale, utilizzata come ingrediente non trasformato, è necessario indicare l’origine se la sua quantità è pari o superiore al 20 per cento in massa del prodotto finito;

b. nelle miscele di miele deve essere indicata l’origine di ogni miele aggiunto, a prescindere dalla quantità.

4 Per le derrate alimentari prive di elenco degli ingredienti, l’origine dell’ingrediente va riportata nello stesso campo visivo della denominazione specifica.

Art. 17 Indicazioni specifiche per la carne e il pesce

1 Per singoli pezzi di carne bovina devono essere indicati i numeri di autorizzazione del macello e del laboratorio di sezionamento nonché il Paese in cui l’animale:

a. è nato;

b. ha trascorso la maggior parte della sua esistenza; e

c. è ingrassato in maggiore misura.