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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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a. nella margarina o nel grasso misto: almeno 800 g e meno di 900 g per kg;

b. nella margarina tre quarti grassa o nel grasso misto tre quarti grasso: almeno 600 g e al massimo 620 g per kg;

c. nella minarina, nella margarina mezzo grassa o nel grasso misto mezzo grasso: almeno 390 g e al massimo 410 g per kg;

d. nei grassi da spalmare o nelle miscele di grassi da spalmare, a eccezione dei prodotti di cui alle lettere a–c:

1. più di 100 g e meno di 390 g per kg,

2. più di 410 g e meno di 600 g per kg, oppure

3. più di 620 g e meno di 800 g per kg.

2 Il grado di acidità del grasso non deve superare i 5 ml NaOH (1 mole/l) per ogni 100 g di grasso.

3 La parte di sale commestibile non può superare lo 0,5 per cento in massa, a eccezione dei prodotti salati secondo il capoverso 1.

Art. 13 Denominazione specifica

1 Le denominazioni specifiche «margarina», «margarina tre quarti grassa», «margarina mezzo grassa» «minarina» o «grasso da spalmare», «grasso misto», «grasso misto tre quarti grasso», «grasso misto mezzo grasso» o «miscela di grassi da spalmare» devono essere impiegate in modo corrispondente al rispettivo tenore di grasso secondo l’articolo 12 capoverso 1.

2 Per i grassi da spalmare e le miscele di grassi da spalmare la denominazione specifica deve essere completata indicando il tenore di grasso in percentuale: «grasso da spalmare X %» o «miscela di grassi da spalmare X %». Invece della denominazione specifica possono essere utilizzate anche le espressioni «margarina con X % di grasso» o «grasso misto con X % di grasso».

3 I grassi da spalmare tre quarti grasso possono anche recare l’indicazione «a ridotto tenore di grasso», i grassi da spalmare mezzo grasso e la minarina le indicazioni «a basso tenore di grasso», «leggero/a» o «light».

4 La margarina, la minarina e i grassi da spalmare possono essere denominati «margarina vegetale», «minarina vegetale», «grasso da spalmare vegetale» oppure «vegetale», purché siano stati fabbricati soltanto partendo da grassi di origine vegetale; per il grasso di origine animale è ammessa una tolleranza, dovuta a tecniche di fabbricazione, di un massimo del 2 per cento del tenore di grasso totale.