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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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Art. 24 Microalghe

1 Sono adatte a un uso alimentare le seguenti microalghe unicellulari:

a. le alghe del genere Clorella Chlorella vulgaris e Chlorella pyrenoidosa inclusi i generi di alghe con denominazioni sinonime;

b. le alghe del genere Spirulina (Arthrospira) Spirulina platensis (o Spirulina pacifica) e Spirulina maxima;

c. l’alga Aphanizomenon flos-aquae.

2 I prodotti di cui al capoverso 1 lettera c possono contenere al massimo 2 microgrammi di microcistine per razione giornaliera per gli adulti. I prodotti destinati ai bambini devono rispettare valori più bassi.

Art. 25 Denominazione specifica

Sugli imballaggi e sulle etichette di microalghe deve esserne indicata la specie. Se non esiste una denominazione usuale o se tale denominazione non è chiara, occorre indicare la denominazione latina del ceppo dell’alga.

Sezione 2: Funghi commestibili e altri funghi

Art. 26 Funghi commestibili e altri funghi

1 I funghi commestibili sono le infruttescenze commestibili delle specie dei funghi superiori idonee come alimenti. Eventualmente si rende necessaria una preparazione preliminare.

2 I funghi commestibili trasformati sono prodotti ottenuti da funghi commestibili freschi o resi conservabili, che sono stati elaborati in forma di granulati, polveri, paste, masse per guarnire, estratti o concentrati e che sono consegnati ai consumatori come tali o come derrate alimentari pronte per la cottura.

3 Gli altri funghi sono specie di funghi superiori che, dopo un adeguato trattamento o in seguito a una coltivazione specifica, risultano idonee come derrate alimentari.

Art. 27 Requisiti

1 I funghi commestibili destinati al consumo devono essere sufficientemente sviluppati e maturi, affinché possano essere identificati senza particolare dispendio.

2 Gli altri funghi devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 3.