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Consultazione 2014/55: Revisione delle ordinanze relative alla nuova legge sulle derrate alimentari (progetto Largo) · 1882 pagine

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3 La frutta di coltivazione ecologica secondo l’ordinanza del 22 settembre 19976 sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente può presentare piccoli difetti esteriori. Si applicano per analogia i requisiti dei capoversi 1 e 2.

Art. 21 Denominazione specifica di mele e pere

Sui contenitori e gli imballaggi di mele e di pere deve essere indicata la varietà.

Art. 22 Verdura

1 Per verdura si intendono le piante o parti di piante destinate all’alimentazione umana.

2 Si distinguono le seguenti tipi di verdura:

a. tuberi e radici come patate, carote, sedano-rapa, barbabietola, scorzonera, rape, ravanelli e rafano;

b. verdure a gambo come bietole da costa, rabarbaro, asparagi, finocchi e sedano;

c. verdure a foglia come ogni specie di cavoli a foglia, spinaci, lattuga romana, lattuga cappuccio e altre insalate a foglia, catalogna;

d. verdura a frutti come cetrioli, pomodori, zucchine, melanzane e meloni;

e. leguminose fresche come fagiolini, piselli, arachidi, taccole, soia, lenticchie;

f. ortaggi a bulbo come ogni tipi di cipolle, aglio;

g. tipi di cicorie come cicoria indivia o Witloof, cicorino rosso e verde e insalata romana;

h. ortaggi da fiore come carciofi, cavolfiori e broccoli;

i. alghe come le alghe verdi, marroni e rosse che abitualmente si preparano o si consumano come verdure, eccettuate le microalghe quali la Spirulina o la Clorella e delle alghe rosse calcaree;

j. germogli di semi commestibili e germogli di cereali, leguminose e altre piante, consumati crudi o cotti come erbe aromatiche e insalate.

Art. 23 Denominazione specifica di patate e alghe

1 Sui contenitori e gli imballaggi di patate deve essere indicata la varietà.

2 Sugli imballaggi e sulle etichette di alghe deve esserne indicata la specie. Se non esiste una denominazione commerciale usuale o se tale denominazione non è chiara, occorre indicare la denominazione latina del ceppo dell’alga.

6 RS 910.18