Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/60: Strategia Reti elettriche · 84 pagine

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1.4 Confronto con il diritto dell’UE

Attraverso svariati regolamenti e direttive l’UE ha gettato le basi per il mercato europeo dell’energia. Nel 2009 è stato approvato il cosiddetto terzo pacchetto sul mercato interno dell’elettrica e del gas. Fondamentalmente la competenza per la pianificazione e la costruzione di impianti dell’infrastruttura energetica è dei singoli Stati membri. Tuttavia all’UE spetta promuovere la realizzazione e l’ampliamento delle reti energetiche transeuropee, definire delle linee guida e indicare progetti di interesse comune (lista dei PCI). Con il Trattato di Lisbona (2009)68 all’UE è stata inoltre attribuita la competenza di promuovere i collegamenti tra Stati (interconnettori).

Le basi principali della pianificazione nazionale delle reti sono state definite nella Direttiva 2009/72/ CE69 come parte del terzo pacchetto sul mercato interno70 (si veda in particolare l’art. 22 «Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti»). Con il regolamento n. 347/201371 del 17 aprile 2013 l’UE ha emanato regole per lo sviluppo tempestivo e l’interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari per l’infrastruttura energetica transeuropea. Tale regolamento si basa sui principi per la pianificazione delle reti sanciti dalla Direttiva 2009/72/CE, integrandoli ed estendendoli all’area europea.

Il Consiglio federale intende stipulare quanto prima un accordo sull’energia elettrica con l’UE. Per il settore dell’energia elettrica si punta a una ripresa del corrispondente diritto dell’UE (terzo pacchetto sul mercato interno dell’energia e relative regole per l’energia elettrica). Nonostante il diritto dell’UE non sia direttamente applicabile alla Svizzera, in vista di un accordo sull’energia elettrica con l’UE bisognerà evitare di introdurre regole non compatibili con quelle dell’UE. La Strategia Reti elettriche è stata esaminata per appurarne la compatibilità con il diritto dell’UE; essa persegue gli stessi orientamenti delle basi giuridiche dell’UE ed è pertanto compatibile sia con la Direttiva 2009/72/CE che con il Regolamento n. 347/2013. Ad esempio l’utilizzo dei piani pluriennali come strumento di pianificazione in Svizzera è strutturato analogamente alle disposizioni della direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica dell’UE 2009/72/CE che impone ai gestori della rete di trasporto di presentare annualmente all’autorità di regolazione, dopo aver consultato tutti i rappresentanti degli interessi determinanti, un piano decennale di sviluppo della rete.

1.5 Attuazione e valutazione dell’esecuzione

Conformemente al primo pacchetto di misure della SE 2050 il DATEC, in collaborazione con il Dipartimento dell’economia, della formazione e della ricerca

68 In: <http://www.europa.admin.ch/themen/00502/00742/00743/00747/index.html?lang=it>.

69 Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE. In: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:IT:PDF>.

70 In: <http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/legislation/legislation_fr.htm>.

71 Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013. In: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:115:0039:0075:IT:PDF>.