Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/60: Strategia Reti elettriche · 84 pagine

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Articolo 3bis

Ai sensi del capoverso 1 dell’articolo 3bisLIE introdotto per la prima volta con il Messaggio concernente il primo pacchetto di misure della SE 205073, il Consiglio federale deve poter emanare disposizioni relative alla riscossione di emolumenti adeguati per le decisioni, i controlli e le prestazioni dell’Amministrazione federale e dell’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.

Il capoverso 2 getta le basi legali che consentono alla Confederazione di emanare disposizioni per l’introduzione di un emolumento a copertura delle spese a carico dell’UFE derivanti dagli accordi di prestazioni stipulati con i Cantoni per i loro compiti d’informazione e comunicazione ai sensi dell’articolo 9f capoverso 2 (nuovo) LAEl. Con ciò l’UFE può computare ai gestori di rete i costi che derivano dagli accordi di prestazioni stipulati a tal proposito con i Cantoni. I costi cagionati ai gestori di rete da tale emolumento sono considerati costi d’esercizio ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 lettera d (nuovo) LAEl e sono computabili ai costi di rete (cfr. commento agli articoli della LAEl alla cifra 2.2).

I capoversi 3, 4 e 5 sono identici ai capoversi 2, 3 e 4 come proposti nel Messaggio concernente il primo pacchetto di misure della SE 2050.

Articolo 15 capoverso 5

Con l’entrata in vigore della legge sul tribunale federale del 17 giugno 2005, la legge federale del 16 dicembre 1943 sull’organizzazione giudiziaria è stata abrogata (art. 131 LTF). Nel quadro della presente revisione della legge, è possibile tenerne conto mediante una modifica di lieve entità dell’articolo 15.

Articoli 15b–15e

Articolo 15b

Ai sensi del capoverso 1, per ogni nuova linea è possibile valutare per principio sia la variante interrata, sia la variante aerea. Le due tecnologie di trasporto disponibili sono fondamentalmente equivalenti. Poiché la rete di trasporto delle FFS ha una tensione di 132 kV, questa disposizione non è applicabile alla rete delle FFS.

Il capoverso 2 prevede che le misure sostitutive da adottare in virtù della legislazione sulla protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio e degli obiettivi della politica di assetto del territorio per la realizzazione di nuove linee siano eseguite nella stessa zona di pianificazione (la legislazione sulla protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio comprende in particolare la LPN, la LPAmb, la LPAc, la LFo e la legge sulla caccia74).

Ove non sia possibile realizzare le misure sostitutive nella rete di trasporto, questa disposizione consente l’intervento nei livelli di rete integrati nella rete ad altissima tensione (ad esempio quando nel singolo caso non è possibile un cablaggio a livello della rete di trasporto). Si tratta, in particolare, del raggruppamento del progetto a livello di altissima tensione con linee dei livelli di rete inferiori, dello

73 Messaggio concernente il primo pacchetto di misure della SE 2050, FF 2013 6489, qui 6642 e FF 2013 6687, qui 6725.

74 Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) del 20 giugno 1986, RS 922.0.