Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/60: Strategia Reti elettriche · 84 pagine
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Il processo di sviluppo della rete di trasporto FFS (132 kV, 16,7 Hz) segue le regole della legislazione sulle ferrovie; pertanto il fattore dei costi aggiuntivi non si applica a queste reti.
In virtù del capoverso 3 il Consiglio federale disciplina nelle disposizioni d’esecuzione i casi in cui sussiste un obbligo di interramento parziale o totale anche ove vi sia un superamento del fattore dei costi aggiuntivi ai sensi del capoverso 2. Ciò è il caso quando la ponderazione degli interessi da compiere in virtù dell’articolo 15i capoverso 4 (nuovo) LIE (ponderazione di tutti gli aspetti tecnici ed economici e degli ulteriori interessi pubblici) evidenzia un chiaro vantaggio prevalente per il territorio, l’essere umano o l’ambiente, ad esempio per progetti che devono essere realizzati in zone edificate, abitate, o in zone protette.
Giusta il capoverso 4, il Consiglio federale disciplina le eccezioni in cui è possibile rinunciare all’interramento nonostante il fattore dei costi aggiuntivi sia rispettato ai sensi del capoverso 2. Tenuto conto di tutti gli interessi tecnici, economici e pubblici (ponderazione degli interessi giusta l’art. 15i cpv. 4 [nuovo] LIE), può avere più senso, ad esempio, unire una linea della rete di distribuzione con una linea aerea esistente della rete di trasporto ove l’interramento della linea comporti costi maggiori e il territorio non ne tragga benefici evidenti.
Articolo 15d
Il capoverso 1 attribuisce, in maniera generale, un interesse nazionale all’approvvigionamento di energia elettrica. La norma esplicita di questo principio, di per sé già vigente in virtù dell’articolo 2 e dell’articolo 89 Cost., garantisce la parità di trattamento nella valutazione di singoli progetti rispetto ad altri interessi di protezione disciplinati esplicitamente a livello legislativo (ad es. protezione dell’ambiente e protezione del paesaggio).
Ai sensi del capoverso 2, gli impianti del livello di rete 1 sono, per legge, considerati di interesse nazionale. Lo stesso statuto è riservato alle linee di trasmissione delle FFS. A questi impianti viene conferito un interesse equivalente o maggiore in virtù dell’articolo 6 capoverso 2 LPN. Si intendono in primo luogo interessi nazionali in materia di ambiente e cultura (ad es. Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP)76, Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere77 e Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera78).
L’autorità competente nel caso concreto viene pertanto sollevata dalla decisione più ampia se un progetto di costruzione o rinnovo di un impianto elettrico potenzialmente pregiudizievole per un oggetto protetto a livello nazionale é di importanza nazionale equivalente ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 LPN. Per simili progetti, l’autorità può effettuare direttamente la ponderazione degli interessi, per quanto la Costituzione non sancisca una protezione assoluta, come nel caso delle paludi e dei paesaggi palustri (art. 78 cpv. 5 Cost.) – configurazione, questa, che contribuisce ad accelerare la procedura.
76 Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP). Consultabile alla pagina Internet: <http://www.bafu.admin.ch/bln/index.html?lang=it>.
77 Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS). Consultabile alla pagina Internet: <http://www.bak.admin.ch/isos/index.html?lang=it>.
78 Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS). Consultabile alla pagina Internet: < http://www.ivs.admin.ch/index.php?id=111&L=2 >.