Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/60: Strategia Reti elettriche · 84 pagine

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Conformemente all’obiettivo n. 3 del rapporto sulle reti infrastrutturali della Confederazione79, il Consiglio federale ha la possibilità di integrare nella lista degli impianti di importanza nazionale anche progetti inseriti nella lista PCI (Progetti d’interesse comune) dell’UE (cfr. cifra 4.2.2).

Secondo il capoverso 3 il Consiglio federale può, a determinate condizioni, attribuire un’importanza nazionale conformemente all’articolo 6 capoverso 2 LPN anche ad impianti di livello di rete 3 se sono necessari a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di singole regioni del Paese e di infrastrutture di importanza nazionale o se collegano impianti di produzione di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 14 (nuovo) LEne. Questa norma trasferisce al Consiglio federale la competenza di definire a livello di ordinanza, sulla base della determinazione del fabbisogno rispettivamente dei piani pluriennali, una lista dei progetti di ampliamento di interesse nazionale. Il fatto che il Consiglio federale si basi sui piani pluriennali esaminati dalla ElCom garantisce che l’importanza nazionale venga attribuita solamente a impianti che sono stati vagliati sotto il profilo del fabbisogno, dell’urgenza e dell’efficienza.

Essendo soggetti all’obbligatorietà del piano settoriale, dopo la valutazione del piano pluriennale da parte della ElCom di regola gli impianti della rete di trasporto vanno dapprima inseriti nel Piano settoriale Reti energetiche come informazione preliminare e poi concretizzati nel quadro del coordinamento territoriale (procedura del piano settoriale con definizione di una zona di pianificazione e successivamente un corridoio di pianificazione concreto e di una tecnologia di trasporto). La periodicità di aggiornamento del piano settoriale segue il ritmo della stesura e verifica dei piani pluriennali, allestiti per un orizzonte temporale di dieci anni e, in base al ritmo di verifica e aggiornamento dello scenario di riferimento, verificati dalla ElCom di regola ogni cinque anni (cfr. cifra 2.2, commento relativo all’art. 9b [nuovo] LAEl).

Il capoverso 4 precisa che l’interesse all’utilizzazione di un progetto di ampliamento ai sensi dei capoversi 1–3 si situa ad un livello almeno equivalente di altri interessi nazionali giusta l’articolo 6 capoverso 2 LPN. In un singolo caso concreto, è dunque possibile mettere direttamente sul piatto della bilancia l’interesse all’utilizzazione dell’approvvigionamento energetico e detti interessi di protezione ed effettuare una ponderazione degli interessi. La formulazione di questa norma si allinea al nuovo capoverso 2 dell’articolo 14 LEne, proposto nel quadro del primo pacchetto di misure della SE 2050, secondo il quale è possibile attribuire un interesse nazionale a singoli impianti per la produzione di energie rinnovabili80.

IIIa. Procedura del piano settoriale

Lo svolgimento in due fasi della procedura del piano settoriale è già stato introdotto il 1° dicembre 2013 con una modifica dell’OPIE sulla base della legislazione vigente. Con le proposte di modifica qui di seguito, queste disposizioni vengono ora fissate a livello di legge. In merito allo svolgimento della nuova procedura nel quadro del coordinamento territoriale si veda anche la cifra 1.2.3.4).

79 Rapporto del Consiglio federale «Il futuro delle reti infrastrutturali nazionali in Svizzera» del 17 settembre 2010. Consultabile alla pagina Internet: <http://www.uvek.admin.ch/infrastrukturstrategie/index.html?lang=it>.

80 Messaggio concernente il primo pacchetto di misure della SE 2050, FF 2013 6489, qui 6598.