Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/60: Strategia Reti elettriche · 84 pagine

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Il capoverso 2 impone all’UFE di istituire un gruppo d’accompagnamento per ogni procedura del piano settoriale. L’istituzione del gruppo d’accompagnamento specifico al progetto dà il via all’effettiva procedura del piano settoriale. Il Consiglio federale può precisare nell’OPIE la composizione del gruppo d’accompagnamento.

Articolo 15h

Il capoverso 1 prevede che il gruppo d’accompagnamento raccomandi all’UFE la zona di pianificazione da circoscrivere. A tale scopo il gruppo d’accompagnamento valuta differenti opzioni, dopo di che raccomanda una zona di pianificazione che lasci sufficiente margine di manovra per elaborare più varianti di corridoio. Sarebbe auspicabile giungere a una raccomandazione unanime di tutti i membri del gruppo d’accompagnamento, quantunque il consenso generale non sia necessario per portare avanti la procedura.

Secondo il capoverso 2, il Consiglio federale definisce la zona di pianificazione (in virtù dell’istanza del DATEC). In casi di secondaria importanza il Consiglio federale può delegare questa competenza al DATEC (si veda a tale proposito il commento all’articolo 15j [nuovo] LIE più avanti).

Giusta il capoverso 3, il Consiglio federale ha la competenza di circoscrivere i casi nei quali è possibile derogare alla definizione di una zona di pianificazione.

Articolo 15i

Il capoverso 1 impone all’impresa di sottoporre all’UFE la documentazione relativa ad almeno due differenti varianti concrete di corridoio all’interno della zona di pianificazione di cui all’articolo 15h (nuovo) LIE. I Cantoni interessati devono essere coinvolti tempestivamente nell’elaborazione delle varianti. Nella sua funzione di autorità direttiva, l’UFE può definire i requisiti che la documentazione deve soddisfare.

Come previsto dal capoverso 2, il gruppo d’accompagnamento raccomanda all’UFE un corridoio di pianificazione e una tecnologia di trasporto. La raccomandazione deve fondarsi su una valutazione complessiva. In altri termini, occorre effettuare un’analisi completa degli interessi, verificare l’impatto delle singole varianti di corridoio e delle differenti tecnologie di trasporto sull’essere umano, sul territorio e sull’ambiente e vagliare gli aspetti tecnici e di economia aziendale e politica. A tale scopo è possibile avvalersi dello schema di valutazione per le linee di trasmissione di energia elettrica84 elaborato dall’UFE in collaborazione con l’UFAM, l’ARE e la Segreteria tecnica della ElCom (cfr. cifra 1.2.2, linea guida 7: Valutazione degli interessi nei progetti riguardanti la rete di trasporto). Ai fini della definizione del corridoio, l’UFE elabora una scheda di coordinamento e un rapporto esplicativo.

Giusta il capoverso 3, il Consiglio federale definisce il corridoio di pianificazione concreto (in virtù dell’istanza del DATEC) e stabilisce la tecnologia di trasporto da impiegare. In casi di secondaria importanza il Consiglio federale può delegare questa competenza al DATEC (si veda a tale proposito il commento all’articolo 15j [nuovo] LIE). Con ciò la procedura del piano settoriale è conclusa. In virtù dell’articolo 21 capoverso 4 OPT, anche il Dipartimento competente può adottare

84 Schema di valutazione e manuale consultabili alla pagina Internet: <http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/04482/index.html?lang=it&dossier_id=05811>.