Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/60: Strategia Reti elettriche · 84 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 50Fedlex · Rapporto esplicativo
Articolo 15e
Il capoverso 1 è già contenuto nell’articolo 16 capoverso 5 prima frase (nuovo) LIE conformemente al primo pacchetto di misure della SE 205081. Nell’ottica della sistematica del diritto, questa norma viene spostata nel nuovo articolo 15e e, pertanto, sotto il nuovo titolo «IIIa Procedura del piano settoriale». Data la nuova posizione, essa è leggermente riformulata. Si tratta di una modifica puramente formale senza ripercussioni oggettive.
Il capoverso 2 autorizza espressamente a livello di legge il Consiglio federale a regolare in maniera generale i casi nei quali è possibile rinunciare a una procedura del piano settoriale, ove il progetto abbia ripercussioni trascurabili sul territorio e sull’ambiente. Una rinuncia alla procedura del piano settoriale si impone, segnatamente, laddove si prevede che una nuova linea non violerà presumibilmente nessun obiettivo di protezione e per il raggiungimento della conformità al diritto non saranno necessarie autorizzazioni eccezionali ai sensi della ORNI, rispettivamente che in caso si sostituzione, modifica o ampliamento di una linea esistente i possibili conflitti con altre utilizzazioni e oggetti protetti potranno essere presumibilmente risolti nella procedura di approvazione dei piani e per il raggiungimento della conformità al diritto non saranno necessarie autorizzazioni eccezionali ai sensi della ORNI.
Articolo 15f
Giusta il capoverso 1 l’UFE decide in merito alla necessità di una procedura del piano settoriale.
Come indica il capoverso 2, per decidere se sia necessario effettuare una procedura del piano settoriale l’UFE consulta i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni. All’UFE viene comunque data la possibilità di concordare con le autorità interessate (o anche con singoli servizi) che nei casi più semplici non occorra chiedere pareri prima di prendere una decisione. Questa soluzione adempie le disposizioni dell’articolo 62a capoverso 4 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)82 riguardo alla consultazione delle autorità federali nel quadro della procedura decisionale accentrata.
Il capoverso 3 è già presente con la stessa formulazione nel primo pacchetto di misure della SE 2050 all’articolo 16 capoverso 5, seconda e terza frase (nuovo) LIE83. L’introduzione del nuovo titolo «IIIa Procedura del piano settoriale» comporta, nell’ottica della sistematica del diritto, lo spostamento di questa norma come nuovo articolo 15f. Si tratta di una modifica puramente formale senza ripercussioni oggettive.
Articolo 15g
Il capoverso 1 designa l’UFE come autorità direttiva della procedura del piano settoriale.
81 Messaggio concernente il primo pacchetto di misure della SE 2050, FF 2013 6489, qui 6644 e FF 2013 6687, qui 6725.
82 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione del 21 marzo 1997 (LOGA), RS 172.010.
83 Messaggio concernente il primo pacchetto di misure della SE 2050, FF 2013 6489, qui 6644 e FF 2013 6687, qui 6725.