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Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 53 pagine

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814.600 Protezione dell’equilibrio ecologico

Sostanza mg/kg cemento

Cadmio2

Mercurio 0,5 Tallio2

Sezione 4: Deposito definitivo di rifiuti

Art. 26

1I rifiuti possono essere depositati definitivamente nelle discariche soltanto se soddisfano i requisiti di cui all’allegato 3. Le autorizzazioni di sistemazione e di gestione possono contenere ulteriori restrizioni.

2Se le discariche prevedono più compartimenti delimitati mediante misure di costruzione, per ogni compartimento valgono i requisiti in materia di deposito definitivo di rifiuti applicabili alle singole tipologie di compartimento.

3I rifiuti liquidi, esplosivi, infettivi e combustibili non possono essere depositati definitivamente in una discarica.

Capitolo 4: Impianti per lo smaltimento dei rifiuti

Sezione 1: Prescrizioni generali

Art. 27 Stato della tecnica

La sistemazione e la gestione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti devono essere conformi allo stato della tecnica.

Art. 28 Gestione

1I detentori di impianti per lo smaltimento dei rifiuti devono:

a. gestire gli impianti in modo tale che questi non abbiano effetti molesti o nocivi sull’ambiente;

b. controllare i rifiuti al momento della ricezione e garantire che negli impianti vengano smaltiti soltanto rifiuti autorizzati;

c. smaltire in modo ecologico i residui provenienti degli impianti;

d. garantire che, in sede di smaltimento, il contenuto energetico dei rifiuti venga sfruttato il più possibile;

e. tenere un elenco, conforme alle prescrizioni dell’autorità, della quantità, della tipologia e dell’origine dei rifiuti recepiti nell’impianto, nonché dei residui e delle emissioni provenienti dagli impianti, e fornire ogni anno tale elenco all’autorità;