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Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 53 pagine
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814.600 Protezione dell’equilibrio ecologico
Sostanza mg/kg cemento
Cadmio2
Mercurio 0,5 Tallio2
Sezione 4: Deposito definitivo di rifiuti
Art. 26
1I rifiuti possono essere depositati definitivamente nelle discariche soltanto se soddisfano i requisiti di cui all’allegato 3. Le autorizzazioni di sistemazione e di gestione possono contenere ulteriori restrizioni.
2Se le discariche prevedono più compartimenti delimitati mediante misure di costruzione, per ogni compartimento valgono i requisiti in materia di deposito definitivo di rifiuti applicabili alle singole tipologie di compartimento.
3I rifiuti liquidi, esplosivi, infettivi e combustibili non possono essere depositati definitivamente in una discarica.
Capitolo 4: Impianti per lo smaltimento dei rifiuti
Sezione 1: Prescrizioni generali
Art. 27 Stato della tecnica
La sistemazione e la gestione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti devono essere conformi allo stato della tecnica.
Art. 28 Gestione
1I detentori di impianti per lo smaltimento dei rifiuti devono:
a. gestire gli impianti in modo tale che questi non abbiano effetti molesti o nocivi sull’ambiente;
b. controllare i rifiuti al momento della ricezione e garantire che negli impianti vengano smaltiti soltanto rifiuti autorizzati;
c. smaltire in modo ecologico i residui provenienti degli impianti;
d. garantire che, in sede di smaltimento, il contenuto energetico dei rifiuti venga sfruttato il più possibile;
e. tenere un elenco, conforme alle prescrizioni dell’autorità, della quantità, della tipologia e dell’origine dei rifiuti recepiti nell’impianto, nonché dei residui e delle emissioni provenienti dagli impianti, e fornire ogni anno tale elenco all’autorità;