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Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 53 pagine

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O tecnica sui rifiuti 814.600

2. se calcolata sulla base dello zinco quale metallo indicatore, almeno l’80 per cento rispetto al grado di recupero tecnicamente realizzabile.

3I rifiuti speciali possono essere sottoposti a trattamento termico insieme ad altri rifiuti soltanto se contengono meno dell’un per cento in peso di alogeni legati organicamente.

4Il grado di recupero tecnicamente realizzabile secondo il capoverso 2 lettera e è misurato due volte all’anno in laboratorio nel seguente modo:

a. nell’arco di un mese sono prelevati almeno dieci campioni di ceneri dei filtri, riuniti in un campione composito;

b. i campioni prelevati devono corrispondere alla miscela di ceneri di caldaia e polveri da elettrofiltro prodotta nell’impianto interessato durante l’incenerimento dei rifiuti;

c. sulla base del campione composito, devono essere eseguiti individualmente dieci esperimenti finalizzati al recupero di metalli;

d. le condizioni fisiche e chimiche degli esperimenti per il recupero devono corrispondere a quelle previste per il procedimento effettivamente applicato per recuperare metalli;

e. l’analisi chimica dei metalli recuperati dev’essere effettuata da laboratori certificati e secondo metodi conformi allo stato della tecnica.

Sezione 4: Impianti di compostaggio e di fermentazione

Art. 34 Sistemazione

1Gli impianti di compostaggio e di fermentazione devono essere sistemati su una superficie impermeabile; è fatta eccezione per le ubicazioni destinate ai cumuli di compost ai margini dei campi. Una simile ubicazione dev’essere utilizzata al massimo una volta nell’arco di tre anni.

2Le installazioni devono garantire che:

a. l’acqua di scarico possa essere raccolta dalla superficie impermeabile, evacuata e, se necessario, trattata;

b. l’aria di scarico prodotta in ambienti chiusi possa, se necessario, essere trattata;

c. le emissioni di gas climalteranti possano essere prevenute o ridotte mediante un’aerazione adeguata.

3Negli impianti dev’essere disponibile o dev’essere garantita per contratto una capacità di deposito di almeno tre mesi per il compost e il digestato solido e di almeno cinque mesi per il digestato liquido. L’autorità può prescrivere una capacità di deposito superiore per gli impianti siti in regione di montagna o esposti a condizioni climatiche sfavorevoli o a condizioni particolari per quanto concerne la copertura vegetale.