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Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 53 pagine
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O tecnica sui rifiuti 814.600
f. garantire che essi stessi e il loro personale possiedano le conoscenze necessarie alla gestione corretta degli impianti e fornire all’autorità, su richiesta di quest’ultima, i corrispondenti certificati di formazione e perfezionamento;
g. a intervalli regolari, controllare gli impianti, farvi eseguire i lavori di manutenzione necessari e verificare in particolare, attraverso misurazioni delle emissioni, se vengono rispettati i requisiti della legislazione sulla protezione dell’ambiente e delle acque;
h. nel caso di impianti mobili, garantire che vengano trattati soltanto i rifiuti prodotti nel luogo in cui si trova l’impianto.
2I detentori di impianti per lo smaltimento dei rifiuti nei quali vengono smaltiti ogni anno più di 100 t di rifiuti devono allestire un regolamento operativo contenente in particolare l’elenco degli obblighi del personale e specificarvi i requisiti che deve soddisfare la gestione degli impianti. Il regolamento è sottoposto all’autorità per approvazione.
Art. 29 Sorveglianza e rimozione di difetti
1L’autorità controlla periodicamente se gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti soddisfano le prescrizioni in materia ambientale.
2Se constata un difetto, l’autorità ingiunge al detentore dell’impianto di porvi rimedio entro un congruo termine.
Sezione 2: Depositi intermedi
Art. 30 Sistemazione
La sistemazione di depositi intermedi è autorizzata se:
a. il deposito è sistemato su una superficie impermeabile oppure se vi viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato;
b. viene mantenuta una distanza di 2 m dal livello più alto della falda freatica;
c. le installazioni sono in grado di garantire che l’acqua di scarico possa venire raccolta dalla superficie impermeabile, evacuata e, se necessario, trattata.
Art. 31 Gestione
1I rifiuti possono essere depositati in depositi intermedi per al massimo cinque anni.
2I rifiuti fermentescibili o putrescibili, in particolare le frazioni fermentescibili e putrescibili dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione, non possono essere depositati in depositi intermedi. Fanno eccezione:
a. gli rifiuti vegetali da giardini;
b. i rifiuti pressati in balle, se depositati presso gli impianti per il trattamento termico di rifiuti fermentescibili o putrescibili.