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Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 53 pagine
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814.600 Protezione dell’equilibrio ecologico
Art. 35 Gestione
1Negli impianti di compostaggio e di fermentazione possono essere trattati soltanto i rifiuti biogeni che possono essere sottoposti al trattamento in questione e che si prestano a essere utilizzati come concime. Questi rifiuti sono riportati nell’allegato 4.
2Previa consultazione degli uffici federali interessati, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) aggiorna l’allegato 4 in conformità con lo stato degli sviluppi in ambito tecnico.
3I rifiuti biogeni imballati possono essere trattati soltanto se:
a. il peso dell’imballaggio è pari ad al massimo il quattro per cento in peso della sostanza secca dei rifiuti; e
b. l’imballaggio viene rimosso per almeno il 90 per cento prima del trattamento.
4I rifiuti devono essere depositati e trattati in modo idoneo, in particolare non devono impregnarsi d’acqua né essiccarsi durante il deposito o il compostaggio.
5Per il resto si applicano le prescrizioni dell’ordinanza del 10 gennaio 20019 sui concimi e della ORRPChim10.
Sezione 5: Discariche
Art. 36 Tipi di discariche
1Sono ammessi la sistemazione e l’esercizio dei seguenti tipi di discariche:
a. tipo A per rifiuti di cui all’allegato 3 numero 1;
b. tipo B per rifiuti di cui all’allegato 3 numero 2;
c. tipo C per rifiuti di cui all’allegato 3 numero 3:
d. tipo D per rifiuti di cui all’allegato 3 numero 4;
e. tipo E per rifiuti di cui all’allegato 3 numero 5.
2Le discariche possono contenere compartimenti di vario tipo conformemente al capoverso 1.
3Se le discariche contengono più compartimenti, ogni compartimento deve soddisfare i requisiti applicabili.
Art. 37 Ubicazione di discariche e relative opere di costruzione
1All’ubicazione di discariche e alle relative opere di costruzione si applicano i requisiti di cui all’allegato 5.
2Le discariche di tipo E non possono essere sotterranee.
9 RS 916.171
10 RS 814.81