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Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 53 pagine

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814.600 Protezione dell’equilibrio ecologico

3Se le possibilità di smaltire i rifiuti sono limitate, l’autorità può autorizzare il deposito intermedio di rifiuti fermentescibili o putrescibili non pressati in balle per una durata di al massimo tre mesi.

Sezione 3: Impianti per il trattamento termico dei rifiuti

Art. 32 Sistemazione

La sistemazione di impianti per il trattamento termico dei rifiuti è autorizzata se le installazioni sono in grado di garantire che:

a. non fuoriescano gas di scarico diffusi e non si producano fenomeni di postcombustione;

b. i rifiuti liquidi aventi un punto d’infiammabilità inferiore ai 55 °C e i rifiuti infettivi siano separati dagli altri rifiuti e immessi il più direttamente possibile nell’area in cui avviene il trattamento termico.

Art. 33 Gestione

1Negli impianti per il trattamento termico dei rifiuti possono essere trattati soltanto i rifiuti urbani e altri rifiuti di composizione analoga, le frazioni combustibili dei rifiuti edili nonché gli altri rifiuti combustibili.

2I detentori degli impianti devono fare in modo che:

a. almeno il 55 per cento del contenuto energetico di rifiuti urbani e di rifiuti di composizione analoga venga impiegato al di fuori degli impianti;

b. i rifiuti che, per chilogrammo, contengono complessivamente più di 50 mg dei composti organici alogenati menzionati nell’allegato 1.1 numero 3 ORRPChim8 vengano trattati per almeno due secondi a una temperatura minima di 1100 °C;

c. le scorie contengano al massimo una frazione non incenerita pari al due per cento del peso, misurata come perdita di combustione a 550° C;

d. i sistemi d’emergenza garantiscano che, in caso di un difetto di funzionamento, venga portato a termine il trattamento termico dei rifiuti che si trovano nella camera in cui avviene tale trattamento e che i gas di scarico vengano lavati;

e. negli impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani o altri rifiuti di composizione analoga, dalle ceneri dei filtri vengano recuperati metalli secondo metodi conformi allo stato della tecnica; la quantità di metalli effettivamente recuperata deve contenere:

1. se calcolata sulla base del piombo quale metallo indicatore, almeno il 50 per cento rispetto al grado di recupero tecnicamente realizzabile, e

8 RS 814.81