Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/65: Revisione totale l'Ordinanza tecnica sui rifiuti (TVA) · 60 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: N093-1290

Sezione 4: Impianti di compostaggio e di fermentazione

Art. 34 Sistemazione

I luoghi in cui vengono sistemati impianti di compostaggio e di fermentazione (inclusi impianti di cofermentazione) devono essere pavimentati, ossia essere provvisti di una superficie impermeabile.

Fanno eccezione le ubicazioni per gli impianti di compostaggio ai margini dei campi: poiché qui i cumuli di compost non sono per definizione dotati di pavimentazione, non possono essere ricollocati né lasciati nello stesso posto per lunghi periodi. Limitando l’utilizzo delle ubicazioni destinate ai cumuli di compost ad al massimo una volta ogni tre anni si intende ridurre la lisciviazione dei nitrati e

l’arricchimento del potassio. Si tratta di una norma che viene già applicata da anni in svariati Cantoni. Le prescrizioni concernenti le installazioni degli impianti di compostaggio e di fermentazione sono desunte anche dalle disposizioni della legislazione in materia di protezione delle acque e di protezione dell’aria. Vari studi hanno dimostrato che sia nell’ambito del compostaggio sia in quello della fermentazione possono verificarsi notevoli emissioni di metano ed emanazioni di odori fastidiosi se non viene prestata sufficiente attenzione all’aerazione del materiale. Queste emissioni presentano effetti sul clima e possono compromettere in misura massiccia il bilancio ecologico dei metodi di riciclaggio biogeni. Un’aerazione ottimale del compost e del digestato blocca invece in larga misura la metanogenesi. Esattamente come previsto per i concimi aziendali (art. 14 cpv. 3 LPAc), anche per il digestato dev’essere garantita una capacità di deposito minima per evitare che, per motivi di spazio, i concimi vengano sparsi anche nei periodi in cui non è ammesso.

Art. 35 Gestione

Gli impianti di compostaggio e fermentazione (inclusa la cofermentazione, ovvero la fermentazione di rifiuti solidi biogeni, quali scarti alimentari e rifiuti organici di cucina, in miscela con substrati liquidi quali fanghi di depurazione o colaticcio) possono recepire e trattare i rifiuti che, in virtù del relativo tenore in sostanze nutritive e in sostanze nocive, sono idonei per il procedimento in questione e per l’impiego come concime ottenuto dal riciclaggio. Si prestano a fermentazione in particolare i rifiuti biogeni che, riciclati, permettono di produrre concimi che apportano nutrienti alle piante e i cui valori limite soddisfano i requisiti di cui all’allegato 2.6 ORRPChim. Singoli carichi di rifiuti dannosi per la fertilità del suolo (p. es. con un carico elevatissimo di sale) non possono essere miscelati a rifiuti biogeni destinati al riciclaggio in quanto appunto non sono idonei per l’impiego come concime ottenuto dal riciclaggio. Nell’allegato 4 OTR viene fornito un elenco esaustivo dei rifiuti autorizzati per il compostaggio e la fermentazione. Non sono ammessi altri rifiuti. Dopo aver consultato gli uffici federali interessati, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) aggiorna periodicamente l’allegato per adeguarlo agli sviluppi più recenti; è pertanto possibile che rifiuti biogeni possano essere rimossi dall’elenco o aggiunti. La valutazione dell’idoneità dei rifiuti biogeni necessaria per l’aggiornamento dell’allegato 4 OTR ha luogo sulla base di criteri che ne prendono in esame il potenziale di sostanze nutritive e di sostanze nocive, come la possibile deposizione di metalli pesanti tramite un concime ottenuto dal riciclaggio, il tenore di sostanze estranee, ecc.

Parallelamente al diffondersi della pratica della fermentazione dei rifiuti biogeni, ha acquisito un peso maggiore anche la percentuale di sostanze estranee, in particolare di quelle plastiche. Al giorno d’oggi i generi alimentari e gli scarti alimentari imballati vengono sempre più spesso triturati direttamente sul luogo in cui tali rifiuti vengono prodotti oppure spediti agli impianti di fermentazione direttamente nel loro imballaggio. In quest’ultimo caso, spetta al detentore dell’impianto – e ciò costituisce una sfida sotto il profilo tecnico – rimuovere gli imballaggi prima di trattare i rifiuti. Se questi rifiuti biogeni triturati vengono avviati alla fermentazione insieme al materiale d’imballaggio, le minuscole particelle di imballaggio, spesso di plastica, finiscono per essere utilizzate nell’agricoltura insieme al digestato. Il valore limite attualmente vigente ai sensi della ORRPChim quanto alla percentuale di plastica nei concimi ottenuti dal riciclaggio (come il compost e il digestato), pari allo 0,1 per cento della sostanza secca, non corrisponde allo stato degli ultimi sviluppi. Inoltre, determinare e controllare la percentuale di plastica è possibile solo con un dispendio elevato. Per questa ragione, si è deciso di scostarsi dalle attuali norme concernenti l’«output» e di definire una nuova norma sull’«input» relativa ai rifiuti biogeni da trattare in impianti di compostaggio e di fermentazione. I rifiuti biogeni imballati potranno essere trattati in questi impianti unicamente se il peso dell’imballaggio non supera il quattro per cento del rifiuto sec-

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