Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine
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proposte in merito al contenuto di un nuovo progetto di revisione. L’obiettivo dovrebbe essere quello di un compromesso che goda di un ampio sostegno, affinché il Parlamento possa continuare a trattare il progetto su una base consensuale. Dopo lunghi e impegnativi negoziati, alla fine del mese di novembre del 2013 sono state sottoposte all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) le proposte delle organizzazioni mantello delle parti sociali sotto forma di un compromesso, sostenuto anche dalla Suva e dall'Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA).
La proposta di compromesso non riguarda soltanto il progetto 1, ma anche il progetto 2, sul quale la Suva ha già preso posizione nelle sue osservazioni del 18 settembre 2013, suggerendo diverse modifiche rispetto al messaggio del 30 maggio 2008 in materia di organizzazione e governo d’impresa. Il precedente progetto 1 è stato rielaborato tenendo in debita considerazione le proposte di revisione presentate. Con il presente messaggio complementare viene sottoposto al Parlamento un nuovo disegno di legge concernente il progetto 1 «Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni», a complemento del messaggio del 30 maggio 2008. Nel contempo, si propone di togliere dal ruolo il precedente disegno di modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni in base al progetto 1.
Oltre al nuovo disegno di legge oggetto del progetto 1, il messaggio complementare contiene anche proposte di modifica concernenti il progetto 2, a loro volta fondate sulla proposta di compromesso presentata dalle parti sociali.
1.2 Obiettivo del messaggio complementare
Dal 1° gennaio 1984, data della sua entrata in vigore, la LAINF è rimasta sostanzialmente invariata, mentre la legislazione in altri rami delle assicurazioni sociali ha subito modifiche. Inoltre, soprattutto con l’abrogazione delle tariffe comuni dei premi, la concorrenza tra gli assicuratori LAINF si è inasprita. È dunque necessario procedere agli adeguamenti dovuti, che riguardano in particolare gli aspetti illustrati qui di seguito.
Uno degli obiettivi del messaggio complementare consiste nell’impedire in larga misura i sovraindennizzi. Di conseguenza, le rendite d’invalidità corrisposte a vita vengono ridotte al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento. In caso di infortuni verificatisi dopo il compimento dei 45 anni è prevista una riduzione massima delle rendite del 40 per cento. Per le rendite, che indennizzano un’invalidità inferiore al 40 per cento, si applica la metà dell’aliquota per la riduzione e una riduzione massima del 20 per cento. Si propone inoltre di ridurre le rendite d’invalidità, che si basano su postumi tardivi e ricadute verificatisi dopo il compimento dei 60 anni e con conseguente incapacità al lavoro. Viene abrogato il diritto alla rendita per infortuni dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento. Al fine di evitare il trasferimento dell’obbligo di prestazione alla previdenza professionale obbligatoria, occorre prevedere opportune regole di coordinamento.
La nuova definizione dell’inizio dell’assicurazione intende colmare le lacune esistenti nella copertura. Contrariamente al sistema precedente, in base al quale il rapporto assicurativo comincia in linea di massima con l’effettivo inizio dell’attività lavorativa, con il nuovo disegno di legge sarà determinante l’inizio dell’attività lavorativa previsto dal contratto e l’insorgere del primo diritto allo stipendio.
Per evitare le difficoltà sinora riscontrate nella valutazione delle lesioni corporali a carattere di infortunio, viene proposta una nuova definizione che, in presenza di una