Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
delle lesioni corporali elencate, induce a presumere una lesione corporale a carattere di infortunio.
Inoltre devono essere inserite nella LAINF le pertinenti disposizioni dell’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati (AINF D), sinora disciplinate all’articolo 22a capoverso 4 della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) e gestite dalla Suva, oltre all’assicurazione contro gli infortuni professionali, all’assicurazione contro gli infortuni non professionali e all’assicurazione facoltativa in qualità di branca autonoma dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
Nell’ambito del finanziamento delle prestazioni di breve durata (spese di cura e indennità giornaliere) si prescrive il sistema di copertura del fabbisogno, così come applicato da tempo nella prassi. Per le prestazioni di lunga durata (rendite d’invalidità e per i superstiti) vige il sistema di capitalizzazione. Nel caso di eventi di grandi proporzioni viene introdotta una soglia per l’evento in base al volume netto dei premi dei rami assicurativi obbligatori nell’anno di assicurazione precedente l’evento infortunistico per gli assicuratori. Il danno che supera la soglia stabilita deve essere sostenuto dagli assicuratori mediante un fondo di compensazione, alimentato dai rispettivi premi supplementari dopo che l’evento di grandi proporzioni si è verificato. Viene altresì prevista un’adesione obbligatoria degli assicuratori (Suva escl.) al fondo di garanzia delle rendite future, strutturato come associazione.
Rispetto al disegno di legge di cui al progetto 2 del messaggio del 30 maggio 2008, vengono proposte diverse modifiche a livello di organizzazione e governo d’impresa della Suva, più consone, da un lato, alla sua particolare forma organizzativa con un ampio margine di autonomia anche nell’amministrazione e, dall’altro, all’alta vigilanza di competenza del Consiglio federale nell’ambito della vigilanza istituzionale sulla Suva di cui all’articolo 61 capoverso 3 LAINF. L’obiettivo rimane la gestione trasparente ed efficiente dell’azienda. Dovrà essere così costituito un consiglio della Suva (sinora consiglio d’amministrazione) composto di 40 membri e un comitato del consiglio della Suva (sinora comitato d’amministrazione). Come sinora la votazione del comitato del consiglio della Suva deve rimanere di competenza del consiglio della Suva e non essere trasferita al Consiglio federale.
1.3 Complementari lavori preliminari dal messaggio
Nel corso del 2012 la direzione del "fondo di garanzia delle rendite future" e l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) hanno elaborato nuove regole, presentate nel rapporto del 12 giugno 2012. Il 12 novembre 2012 l’assemblea del fondo ha approvato queste regole, che sono applicate su base consensuale dall’inizio del 2014; a questo punto devono essere inserite nella legge (cfr. art. 90a).
1.4 Interventi parlamentari
Si propone di togliere dal ruolo otto interventi parlamentari riguardanti la LAINF.
La richiesta avanzata dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale nella mozione «Prestazioni di invalidità contro gli infortuni. Coordinamento» (04.3614) è soddisfatta dalla proposta di ridurre la rendita d’invalidità del beneficiario che raggiunge l’età AVS in funzione dell’età che aveva al momento dell’infortunio (cfr. n. 2.3.2). Le nuove disposizioni riguardanti il finan-