Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
2 Disegno «Assicurazione contro gli infortuni e preven zione degli infortuni »
2.1 Inizio, fine e sospensione dell’assicurazione; nuova definizione di inizio dell’assicurazione
La cerchia delle persone assicurate può restare sostanzialmente invariata.
Sinora l’inizio dell’assicurazione presupponeva l’inizio effettivo dell’attività lavorativa o l’avvio al lavoro; non era invece determinante l’inizio del rapporto di lavoro determinato per contratto. Tale disposizione può comportare spiacevoli lacune nella copertura, se il rapporto di lavoro comincia con giorni di vacanza o un giorno festivo e l’effettiva attività lavorativa è avviata solamente dopo l’inizio per contratto del rapporto di lavoro. Per colmare tali lacune nella copertura in futuro, l’assicurazione dovrà cominciare il giorno in cui inizia il rapporto di lavoro oppure sussiste per la prima volta il diritto al salario, ma in ogni caso dal momento in cui il lavoratore si avvia al lavoro (cfr. art. 3 cpv. 1).
Altre lacune nella copertura devono essere evitate estendendo il termine di proroga della copertura da 30 a 31 giorni (cfr. art. 3 cpv. 2).
Deve essere mantenuta la possibilità di protrarre l’assicurazione contro gli infortuni non professionali mediante accordo speciale. Considerando le difficoltà pratiche nell’applicazione dell’attuale disposizione, si prevede nel frattempo di sostituire il termine espresso in giorni con uno espresso in mesi (cfr. art. 3 cpv. 3).
2.2 Lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio
Le prestazioni assicurative sono attualmente erogate nel caso di infortuni non professionali e di infortuni e malattie professionali. Conformemente alla legge federale del 6 ottobre 20001 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), è considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte. Secondo l’articolo 6 capoverso 2, il Consiglio federale può includere nell’assicurazione le lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio (quali le rotture dei legamenti e gli strappi muscolari). Nell’ordinanza del 20 dicembre 19822 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF) tali lesioni figurano in un elenco esaustivo. Secondo la normativa in vigore dal 1998, le lesioni corporali non chiaramente riconducibili a una malattia o a una degenerazione sono coperte dall’assicurazione contro gli infortuni anche in assenza di un influsso esterno straordinario. Nella propria giurisprudenza il Tribunale federale sostiene invece che, per essere riconosciuta, una lesione corporale parificabile ai postumi di un infortunio deve essere imperativamente riconducibile a un influsso esterno, ovvero a un’attività o a un movimento associati a un rischio elevato di danneggiare la salute. L’influsso esterno non deve invece necessariamente essere straordinario. Questa giurisprudenza, tuttavia, è fonte di incertezze fra gli assicurati e crea a volte difficoltà agli assicuratori contro gli infortuni. Per tale motivo proponiamo, così come già auspicato dal legislatore nel 1976 (cfr. il relativo messaggio sulla LAINF del 18 agosto 19763), una nuova normativa che rinuncia al criterio del
1 RS 830.1
2 RS 832.202
3 FF 1976 III 204