Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/79: Modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (messaggio complementare) · 53 pagine
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fattore esterno. Le lesioni corporali figuranti nell’elenco sono considerate lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio e devono essere assunte dall’assicuratore infortuni. Quest’ultimo è tuttavia esonerato dall’obbligo di erogare prestazioni se è in grado di provare che la lesione corporale è riconducibile prevalentemente a una malattia o a usura (cfr. art. 6 cpv. 2).
2.3 Prestazioni assicurative
2.3.1 Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese
Le disposizioni riguardanti la cura medica restano sostanzialmente invariate.
La regolamentazione attuale non menziona la cura ambulatoriale negli ospedali. Occorre quindi completare l’elenco di cui all’articolo 10 capoverso 1, per consentire di stipulare convenzioni tariffali con gli ospedali per cure di questo tipo.
Attualmente il Consiglio federale può stabilire a quali condizioni e in che misura l’assicurato ha diritto alle cure domiciliari. Questa disposizione tuttavia è contraria agli accordi internazionali ratificati dalla Svizzera. Conformemente al Codice Europeo di Sicurezza Sociale (CESS) e alla Convenzione n. 102 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) concernente le norme minime della sicurezza sociale (Convenzione OIL n. 102), le cure mediche comprendono infatti le cure infermieristiche, a prescindere dal fatto che vengano fornite a domicilio, in un ospedale o in un altro istituto medico. In virtù di questo accordo, le cure a domicilio devono essere assunte senza che l’assicurato debba partecipare alle spese (cfr. art. 10 cpv. 3).
2.3.2 Prestazioni in contanti
Rendite d’invalidità
Le rendite d’invalidità dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni vengono corrisposte fino al decesso della persona assicurata. Questo sistema viene mantenuto. In caso di concorso con una rendita AI o una rendita AVS, la rendita dell’assicurazione contro gli infortuni è ridotta se, sommate, le due rendite superano il 90 per cento del guadagno assicurato. La rendita d’invalidità della previdenza professionale non viene invece presa in considerazione. La legislazione sulla previdenza professionale autorizza gli istituti di previdenza a ridurre la rendita d’invalidità se la somma delle rendite dell’assicurazione contro gli infortuni, dell’AI o dell’AVS e quelle della previdenza professionale superano il 90 per cento del guadagno che l’assicurato avrebbe presumibilmente realizzato se non fosse rimasto vittima dell’infortunio. Sebbene sussista questa possibilità di riduzione, non si può escludere che, all’età del pensionamento, i beneficiari di rendite LAINF godano di privilegi ingiustificati rispetto ai beneficiari di rendite senza diritto a rendite LAINF. Ciò avviene perché il versamento di una rendita complementare fino al 90 per cento del guadagno assicurato può portare a situazioni in cui le rendite corrisposte superano l’importo che intendono garantire le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (prestazioni ai sensi della LAVS e della LPP; il 60 per cento circa dell’ultimo salario).