Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/97: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 14 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: L261-4134

Nei limiti del possibile, le proposte saranno prese in considerazione nell’aiuto all’esecuzione.

 Il Cantone di Lucerna chiede lo stralcio dell’allegato 4.2 numero 22 lettere a e b. Queste due lette-

re si riferiscono agli organismi geneticamente modificati. Oltre al mutamento genetico, anche la patogenicità e di recente anche l’invasività sono caratteristiche importanti per l’analisi e la valutazione del rischio.

Il giudizio dell’UFAM:

Nell’allegato 4.2 numero 22 OPIR il termine microrganismi è sostituito con organismi. A queste condizioni, gli attuali elenchi alle lettere a e b sono di fatto obsoleti. Per svolgere un’analisi e una valutazione del rischio secondo gli articoli 6 e 7 OIConf occorre tenere conto dei criteri di cui all’allegato 2.1 OIConf. Questi criteri includono diversi aspetti come patogenicità, potenziale di invasività, proprietà del sistema vettore e degli organismi geneticamente modificati. La menzione esplicita nell’allegato 4.2 dell’OPIR è quindi superflua.

La proposta è accolta.

3.4 Controlli d’azienda (art. 8b)

 Sulla nuova disposizione in materia di controlli d’azienda è pervenuta solo una proposta di modifi-

ca (NE), che chiede di rinunciare alla richiesta di controlli «periodici». Le altre proposte riguardano la questione della delega, già trattata al numero 3.3.

Il giudizio dell’UFAM:

Riguardo alla frequenza delle ispezioni, la nuova disposizione contiene dei criteri volutamente ampi e basati sul rischio, e lascia alle autorità esecutive la libertà di determinare la frequenza dei controlli. Ogni autorità esecutiva deve essere in grado di stabilire un ritmo adeguato per i controlli (che può essere anche p. es. di 10 anni) in funzione delle risorse disponibili. Non è nemmeno previsto un ritmo valido a livello nazionale. Il manuale sull’OPIR fornirà le necessarie basi decisionali, fondate su uno studio dell’UFAM concluso nel 2012.

La proposta sarà presa in considerazione nell’aiuto all’esecuzione.

3.5 Dati sui trasporti di merci pericolose lungo le vie di comunicazione (art. 10, art. 18 e art.

19)

 Il previsto stralcio di questi articoli è contestato da due partecipanti solo in riferimento all’articolo

10; le FFS chiedono di mantenere l’articolo 10 capoverso 1, mentre il Cantone di Basilea-Città chiede che questo articolo sia riformulato ed esteso a tutte le vie di trasporto.

Il giudizio dell’UFAM:

Dal punto di vista giuridico, l’articolo 10 capoverso 1 costituisce un doppione dell’articolo 5; i titolari delle vie di comunicazione sono tenuti a conoscere i flussi di merci pericolose per poter identificare un cambiamento sensibile della situazione e a completare di conseguenza il breve rapporto o l’analisi dei rischi. In passato le altre la disposizioni dell’articolo 10 capoversi 2-4, il ricorso ai dati forniti dai trasportatori, non si sono rivelate uno strumento efficace. Nella pratica, il monitoraggio convenuto con le ferrovie, che è anche nel loro interesse, rappresenta uno strumento efficace e rende superfluo un nuovo articolo o il mantenimento di quello attuale. Per stilare un’analisi dei rischi secondo OPIR è indispensabile disporre di dati attendibili e completi sui trasporti di merci pericolose lungo le vie di comunicazione. Lo stralcio di questo articolo non significa che tali dati non siano più necessari, ma è semplicemente finalizzato a evitare doppioni.

La proposta sarà presa in considerazione nell’aiuto all’esecuzione.

3.6 Informazione del pubblico (art. 6 cpv. 3bis, art. 7 cpv. 1, art. 8b cpv. 1, art. 13 cpv. 1 e art. 20

cpv. 1)

 Diversi partecipanti chiedono di rinunciare a una nuova regolamentazione dell’informazione attiva

del pubblico (cfr. cap. 2) o a renderla facoltativa (NW).

10/14 032/2006-01881/08/16/20/L261-4134