Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/97: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 14 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: L261-4134

 Il Cantone di Neuchâtel propone di stralciare le misure di sicurezza alle lettere d-h nell’allegato

2.3, poiché sono già disciplinate nell’ordinanza sull’impiego confinato.

Il giudizio dell’UFAM:

Le misure di sicurezza dell’allegato 2.3 si riferiscono esplicitamente agli incidenti rilevanti e devono essere pertanto disciplinate nell’OPIR.

La proposta non è accolta.

3.3 Breve rapporto e analisi dei rischi (art. 5, art. 7 e art. 8a, all. 4.2)

 Alcuni partecipanti (Carbura, ecoswiss, UP, SH, UR) chiedono che nelle formulazioni dell’OPIR

venga specificato che l’autorità esecutiva può anche delegare i compiti a terzi.

Il giudizio dell’UFAM:

Lo svolgimento di controlli è un compito esecutivo che, in base all’articolo 43 LPAmb, può essere anche delegato a terzi. La prima premessa per lo svolgimento professionale di un compito è la selezione accurata dei terzi incaricati. Nella regolamentazione del compito esecutivo rivestono quindi particolare importanza la vigilanza, la formazione e la formazione continua del personale impiegato nonché la determinazione dei metodi da applicare. Se i compiti di controllo sono delegati, le autorità esecutive pubbliche rimangono competenti per la vigilanza e sono tenute a verificare sistematicamente la qualità dei controlli svolti da terzi. Per questa verifica sono sufficienti per esempio dei controlli a campione. La competenza di delega non deve essere espressamente specificata ovunque nell’OPIR.

Le proposte saranno prese in considerazione nell’aiuto all’esecuzione.

 Alcuni partecipanti (Carbura, ecoswiss, UP) hanno respinto l’articolo 8a perché nella nuova formu-

lazione i detentori degli impianti soggetti all’ordinanza devono prestare attenzione in modo lungimirante ai cambiamenti che possono intervenire nelle vicinanze dei loro impianti e completare il breve rapporto o l’analisi dei rischi per predisporre una nuova valutazione da parte dell’autorità esecutiva. Di conseguenza, alcuni hanno proposto di mantenere la precedente versione dell’articolo 5 capoverso 4 (Carbura, UP, scienceindustries e VSLF), mentre altri hanno chiesto che l’obbligo sia esteso anche i committenti che vogliono costruire nei pressi di impianti soggetti all’OPIR (ecoswiss). Inoltre, alcuni partecipanti hanno auspicato che prima di introdurre questo articolo si attendano i risultati del gruppo di lavoro sulle nuove costruzioni nei pressi di impianti che rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR. Altri partecipanti hanno invece deplorato il fatto che l’attuale modifica dell’ordinanza non abbia considerato il tema delle nuove costruzioni in zone attualmente edificabili nelle vicinanze di impianti che rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR.

Il giudizio dell’UFAM:

Per segnalare tempestivamente eventuali conflitti ai detentori di impianti soggetti all’OPIR e lasciare alle autorità il tempo di coordinare tutti gli interessi, è necessario che i brevi rapporti o le analisi dei rischi siano aggiornati già prima della pianificazione di nuovi progetti. In caso di azzonamento o aumento del grado di utilizzazione, l’articolo 11a OPIR obbliga anche le autorità di pianificazione a coordinare le modifiche della pianificazione rilevanti per il rischio nell’area di coordinamento. Nelle zone edificabili esistenti questo obbligo di coordinamento non viene introdotto. Il gruppo di lavoro sulle nuove costruzioni nei pressi di impianti che rientrano nel campo d’applicazione dell’OPIR si è occupato del problema di un migliore coordinamento. Poiché mancava il tempo per affrontare questo problema, è stato comunicato fin dall’inizio che tale tematica non sarebbe stata inserita nell’attuale modifica dell’ordinanza. L’aiuto alla pianificazione «Coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti»2 raccomanda tuttavia di applicare a livello facoltativo la procedura di coordinamento anche alle zone edificabili esistenti. In questo caso, tuttavia, l’avviso di un cambiamento rilevante per il rischio deve venire dal detentore.

2Aiuto alla pianificazione «Coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli

incidenti rilevanti», ottobre 2013, ARE, UFAM, UFT, UFE, USTRA

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