Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/97: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 14 pagine

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Referenz/Aktenzeichen: L261-4134

Il giudizio dell’UFAM:

Come indicato nel capitolo 2, l’UFAM desidera mantenere questa nuova disposizione.

Le proposte non sono accolte.

 Alcuni partecipanti chiedono di rinunciare all’obbligo di pubblicazione del nome del detentore o

delle aree di coordinamento.

Il giudizio dell’UFAM:

L’UFAM può accogliere la richiesta di rinunciare alla pubblicazione dei nomi, ma a non a quella dell’area di coordinamento, perché altrimenti l’informazione attiva non può produrre il risultato auspicato, cioè un migliore coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti.

La proposta di rinunciare alla pubblicazione dei nomi dei detentori soggetti all’ordinanza è accolta.

 Diversi partecipanti esprimono delle riserve sulle nuove disposizioni secondo le quali le decisioni

dell’autorità esecutiva nell’ambito della procedura di controllo e di valutazione e i risultati dei controlli devono avvenire per iscritto.

Il giudizio dell’UFAM:

Le nuove disposizioni sono necessarie per garantire l’informazione passiva, ossia la consultazione dei documenti su richiesta. Naturalmente rimane un certo margine di discrezionalità sui dati da indicare per iscritto e ovviamente sono esclusi i segreti industriali, aziendali e altri. L’aiuto all’esecuzione sull’OPIR conterrà dei commenti in materia.

La proposta sarà presa in considerazione nell’aiuto all’esecuzione.

3.7 Termini transitori (art. 25b)

 Scienceindustries chiede che il termine transitorio per la presentazione del breve rapporto sia

aumentato a 3 anni per le nuove aziende soggette all’ordinanza.

Il giudizio dell’UFAM:

Poiché anche le aziende con sostanze ad alta attività rientrano ora nel campo d’applicazione ma il relativo aiuto all’esecuzione non è ancora disponibile, l’UFAM accoglie questa proposta.

La proposta è accolta.

3.8 Modifica di altri atti normativi (n. III e all. 5)

 5 Cantoni (GR, SG, TG, ZG, ZH) chiedono che gli impianti con un potenziale di pericolo biologico

non siano esentati dall’obbligo di effettuare un esame d’impatto ambientale (all. 5 n. I). I motivi addotti sono i seguenti: le aziende con un potenziale di pericolo biologico delle classi 3 e 4 rimangono assoggettati anche in futuro alla procedura di approvazione dei piani in base al diritto sul lavoro. Anche le autorità ambientali devono avere la possibilità di prendere posizione sulle questioni inerenti alla sicurezza dell’ambiente.

Il giudizio dell’UFAM:

Gli impianti con potenziale di pericolo biologico delle classi 3 e 4 rappresentano un pericolo per l’ambiente durante l’esercizio. Le ripercussioni di questi impianti sull’ambiente continueranno a essere verificate, anche senza esame d’impatto ambientale (EIA), a norma dell’OPIR e dell’OIConf, nonché nell’ambito della procedura di autorizzazione edilizia. Un EIA, che è concepito essenzialmente per grandi progetti con una lunga fase di costruzione ed effetti in diversi settori ambientali, non richiede da parte dei laboratori un esame più accurato rispetto a quello effettuato secondo l’OPIR e l’OIConf. Inoltre, stando al Cantone di Basilea-Città, i rapporti d’impatto ambientale per impianti con organismi non hanno fornito informazioni supplementari, ma hanno causato un onere sproporzionato alle aziende e alle autorità.

La proposta non è accolta.

11/14 032/2006-01881/08/16/20/L261-4134