Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/97: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 14 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati
Referenz/Aktenzeichen: L261-4134
Il Cantone di Neuchâtel chiede lo stralcio dell’articolo 1 capoverso 3 lettera b, poiché è in contrad-
dizione con l’articolo 7 OIConf.
Il giudizio dell’UFAM:
Il capoverso 3 lettera b consente alle autorità esecutive di sottoporre al campo d’applicazione dell’OPIR anche gli impianti del livello 2. Se presenti in grandi quantità, anche gli organismi del gruppo 2 possono rappresentare un pericolo per la popolazione e l’ambiente in caso di incidente rilevante. Non sussiste una contraddizione con l’articolo 7 OIConf.
La proposta non è accolta.
3.2 Misure generali di sicurezza (art. 3 e all. 2)
Alcuni partecipanti chiedono che si rinunci all’introduzione di un obbligo di procedura sistematica
per l’adozione di misure di sicurezza (Carbura, ecoswiss, UP, SSIGA, Swissmem, VD, ASIG) o che tale obbligo non sia dichiarato vincolante per tutti i detentori (SH e UR).
Il giudizio dell’UFAM:
Come indicato nel capitolo 2, è opportuno mantenere la soluzione di compromesso che è stata trovata per adeguare l’OPIR all’attuale stato della tecnica in materia di sicurezza.
Le proposte non sono accolte.
Alcuni partecipanti (FR, TG, ZH) desiderano che negli allegati sulle misure particolari di sicurezza
siano mantenute le scadenze attualmente previste per la conservazione delle prove dei controlli e per la documentazione sui guasti.
Il giudizio dell’UFAM:
I termini fissi per la conservazione delle prove e dei documenti si applicano attualmente solo alle aziende con un potenziale di gravi danni (con analisi dei rischi). Non sarebbe quindi opportuno estendere questo obbligo a tutti gli impianti soggetti all’ordinanza; una tale prescrizione non sarebbe neppure in sintonia con la nuova procedura sistematica prevista per l’adozione di misure di sicurezza. Tali prescrizioni devono essere adottate negli strumenti ausiliari specifici relativi all’allegato 2.1.
Le proposte non sono accolte.
Diverse proposte relative alle misure di sicurezza specifiche di cui all’allegato 2 riguardano le
esercitazioni periodiche da eseguire insieme alle organizzazioni pubbliche di catastrofe; gli uni chiedono che le esercitazioni non debbano essere svolte periodicamente, ma su base volontaria (NE), gli altri che i costi delle organizzazioni di catastrofe siano a carico dei detentori (SO) o che i servizi di catastrofe siano obbligati a parteciparvi (UP).
Il giudizio dell’UFAM:
L’allegato 2 stabilisce che le esercitazioni siano eseguite periodicamente. Il concetto di periodico lascia un certo margine di manovra. Tuttavia, i piani d’intervento funzionano in caso di incidente solo se sono stati debitamente esercitati: per questo motivo lo svolgimento delle esercitazioni su base volontaria non permetterebbe di raggiungere lo scopo dell’articolo. Obbligare i servizi di difesa a partecipare alle esercitazioni non è realistico. Una pianificazione anticipata delle esercitazioni dovrebbe però consentire alle organizzazioni pubbliche di catastrofe di integrarle in tempo utile nei loro piani. Gli eventuali emolumenti per l’esecuzione delle esercitazioni dovranno essere disciplinati a livello cantonale.
Le proposte saranno prese in considerazione nell’aiuto all’esecuzione.
Il Cantone di Basilea-Città chiede di integrare nell’allegato 2.3 due misure di sicurezza supple-
mentari dell’allegato 2.2 (lett. e ed f) e di riunire le misure delle lettere d e f nell’allegato 2.3.
Il giudizio dell’UFAM:
Le proposte sono accolte.
8/14 032/2006-01881/08/16/20/L261-4134