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Consultazione 2014/97: Revisione dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) · 24 pagine
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Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 febbraio 19911 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
In tutto il testo l’espressione «Ufficio federale» è sostituita con «UFAM».
Art. 1 cpv. 2 lett. b e c, cpv. 2bise cpv. 3 lett. b
2Essa si applica:
b. alle aziende in cui viene eseguita un’attività mediante organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato la quale, in virtù dell’ordinanza del 9 maggio 20122 sull’impiego confinato, deve essere assegnata alla classe 3 o 4;
c. agli impianti ferroviari secondo l’allegato 1.2a;
2bis
L’autorità esecutiva può eccettuare dal campo d’applicazione della presente ordinanza aziende di cui al capoverso 2 lettera b in cui sono eseguite attività della classe 3 esclusivamente con organismi secondo l’allegato 1.4 se queste aziende, in base al loro potenziale di pericoli, non possono danneggiare seriamente la popolazione o l’ambiente. L’allegato 1.4 contempla organismi che in virtù delle loro proprietà non possono propagarsi in modo incontrollato tra la popolazione o nell’ambiente.
3L’autorità esecutiva può, in singoli casi, sottoporre alla presente ordinanza le aziende, le vie di comunicazione o gli impianti di trasporto in condotta seguenti se, in base al loro potenziale di pericoli, possono danneggiare seriamente la popolazione o l’ambiente:
b. aziende in cui viene eseguita un’attività mediante organismi geneticamente modificati, patogeni o alloctoni soggetti a impiego confinato la quale, in virtù dell’ordinanza sull’impiego confinato, dev’essere assegnata alla classe 2,
1 RS 814.012
2 RS 814.912