Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo
nella sintesi di composti organici sono stati spesso utilizzati in passato sali di mercurio come sostanze ausiliarie. I prodotti finali desiderati venivano poi ottenuti tramite scissione riduttiva della sostanza ausiliaria presente nei composti organici di mercurio intermedi. Secondo l’ORRPChim, oggi l’impiego di catalizzatori contenenti mercurio nelle sintesi chimiche è fondamentalmente vietato. Il divieto non si applica alle fasi di sintesi per le quali, secondo lo stato della tecnica, non esiste un preparato alternativo senza mercurio (all. 1.7 n. 3.2 cpv. 2 lett. b). Siccome esistono già metodi senza mercurio per quasi tutti i processi, in futuro l’impiego di sostanze ausiliarie contenenti mercurio dovrà essere possibile solo se l’utilizzatore ha ricevuto dall’UFAM un’autorizzazione eccezionale a seguito di una richiesta motivata. L’UFAM può concedere un’autorizzazione eccezionale a tempo determinato d’intesa con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). La scadenza delle autorizzazioni eccezionali viene decisa caso per caso e varia di norma da uno a tre anni;
in Svizzera si è finora partiti dal presupposto che, sia a livello nazionale che internazionale, l’impiego di composti di fenilmercurio come additivi di lavorazione nelle materie plastiche era limitato alla fabbricazione di rivestimenti per impianti sportivi (i cosiddetti rivestimenti in tartan) e al periodo tra il 1960 e il 1983. Dai rilevamenti condotti nell’UE è tuttavia emerso che i composti di fenilmercurio vengono tuttora utilizzati in quantità sorprendentemente elevate nella produzione di poliuretani (PUR). I campi d’impiego dei sistemi a due componenti sono soprattutto le masse di colata per la fabbricazione di stampati in elastomero. Sebbene i produttori di additivi di lavorazione abbiano prospettato di sviluppare prodotti alternativi, la Commissione europea è comunque giunta alla conclusione che occorre esercitare una pressione normativa, affinché i composti di fenilmercurio scompaiano completamente dal mercato. Di conseguenza nel 2012 ha emanato divieti, che entreranno in vigore a ottobre 2017 e prevedono la concessione di disposizioni transitorie6. Secondo la presente proposta, occorre pertanto sottoporre a revisione le attuali disposizioni dell’ORRPChim concernenti le sostanze ausiliarie contenenti mercurio e adottare senza modifiche le prescrizioni dell’UE riguardanti i composti di fenilmercurio;
negli strumenti di misurazione, il mercurio funge soprattutto da liquido per manometri e termometri. La vendita al grande pubblico di strumenti di misurazione contenenti mercurio, come i termometri per la misurazione della febbre, è vietata già da anni. Da accertamenti sistematici effettuati nell’UE è ora emerso che esistono alternative senza mercurio anche per molti strumenti di misurazione contenenti mercurio utilizzati dai professionisti. Ad aprile 2014 sono entrati in vigore nell’UE ampi divieti concernenti l’immissione sul mercato di strumenti di misurazione contenenti mercurio, ivi comprese le apparecchiature mediche7. Nella presente proposta di emendamento
6 Regolamento (UE) n. 848/2012 della Commissione, del 19 settembre 2012, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda i composti di fenilmercurio, GU L 253 del 20 settembre 2012, pag. 5.
7 Regolamento (UE) n. 847/2012 della Commissione, del 19 settembre 2012, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registra-