Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 40 pagine

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dell’allegato 1.7 sono precisate le vigenti disposizioni relative alle apparecchiature di laboratorio e ai dispositivi medici.

Qui di seguito sono spiegate dettagliatamente le previste disposizioni della nuova versione dell’allegato 1.7. Secondo le disposizioni concernenti l’entrata in vigore della modifica dell’ordinanza, la nuova versione dovrà sostituire quella attuale il 31 dicembre 2017. Nel caso dei dispositivi di misura, ciò non significa che potranno contenere mercurio per tre anni in più rispetto all’UE. Secondo la legislazione vigente, è possibile immettere sul mercato dispositivi di misura contenenti mercurio se si tratta di apparecchiature di laboratorio o di dispositivi medici purché, secondo lo stato della tecnica, non esista un preparato alternativo senza mercurio. Per valutare lo stato della tecnica è possibile utilizzare nel frattempo il relativo atto normativo dell’UE concernente gli strumenti di misurazione, ossia il regolamento (UE) n. 847/2012.

I capoversi 1–2 del numero 1.1 disciplinano le limitazioni poste ai dispositivi di misura. Secondo il capoverso 1 lettera a, non possono essere forniti al grande pubblico strumenti di misurazione di qualsiasi tipo contenenti mercurio metallico. Nel capoverso 1 lettera b è riportato l’elenco esaustivo delle apparecchiature destinate all’uso professionale o commerciale che non possono contenere mercurio. L’elenco comprende barometri, igrometri, manometri, sfigmomanometri (apparecchi per misurare la pressione sanguigna), estensimetri da usare con pletismografi (apparecchi per misurare la circolazione del sangue nonché la permeabilità e l’elasticità dei vasi sanguigni), tensiometri (apparecchi per misurare la tensione superficiale dei liquidi e l’umidità del suolo, tutte le altre applicazioni termometriche nonché picnometri (strumenti di misurazione per determinare la densità di solidi o liquidi) e strumenti per la determinazione del punto di rammollimento. Nel capoverso 2 è stabilito che i divieti si applicano anche ai dispositivi di misura che non contengono mercurio, ma che necessitano di mercurio per effettuare le misurazioni. Ciò riguarda i dispositivi di misura commercializzati vuoti per essere poi riempiti di mercurio o gli strumenti per la determinazione del punto di rammollimento e i picnometri, forniti di norma senza mercurio.

Il numero 1.1 capoverso 3 contiene divieti per i pesticidi. In passato venivano utilizzati composti mercuriali nei prodotti fitosanitari, ad esempio come antiparassitari per sementi, e nei biocidi. In questi ultimi fungevano da disinfettanti, preservanti del legno, preservanti per impregnare i tessili, antincrostanti, conservanti e preservanti per vernici e lacche o prodotti per il trattamento dell’acqua. Secondo le disposizioni dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF, RS 916.161) e dell’ordinanza sui biocidi (OBioc, RS 813.12), i prodotti fitosanitari e i biocidi non possono contenere composti mercuriali. I divieti di cui al numero 1.1 capoverso 3 lettere a e b mirano a chiarire questo aspetto in modo inequivocabile. Anche i preparati (ad es. vernici e lacche) e gli oggetti (ad es. filati e tessili) non possono essere immessi sul mercato, se sono dotati di biocidi contenenti mercurio (cpv. 3 lett. b). Il campo d’applicazione dei divieti di cui al capoverso 3 lettera b comprende inoltre solo prodotti ai sensi dell’OBioc, e, pertanto, esclude i biocidi utilizzati per la conservazione di prodotti come cosmetici o medicamenti. L’ammissibilità

zione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda il mercurio, GU L 253 del 20 settembre 2012, pag. 1.