Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 40 pagine
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dell’impiego di composti mercuriali in questo genere di prodotti si orienta alle disposizioni della legislazione in materia di agenti terapeutici e derrate alimentari.
Per garantire che alle vernici e alle lacche non vengano aggiunti anche altri composti mercuriali con effetto biocida, ad esempio pigmenti, questo tipo di prodotti è ulteriormente disciplinato nel capoverso 3 lettera c. Non ne sono interessati i colori per pittura artistica e per restauri, che non sono considerati «vernici e lacche».
Il numero 1.1 capoversi 4–5 disciplina i summenzionati composti di fenilmercurio, utilizzati in particolare nella lavorazione di sistemi a due componenti a base di poliuretano (PUR). Nel capoverso 4 lettere a–e sono elencati i cinque composti impiegati comprovatamente nella lavorazione di PUR. Non possono essere immessi sul mercato composti e preparati con un contenuto di mercurio superiore allo 0,01 per cento in massa sotto forma di composti mercuriali. Secondo il capoverso 5, non possono essere immessi sul mercato neanche gli oggetti che contengono composti mercuriali con contenuto in massa di mercurio pari o superiore allo 0,01 per cento.
Il numero 1.1 capoverso 6 indica che occorre anche osservare prescrizioni supplementari concernenti il mercurio nelle pile (all. 2.15), negli imballaggi e nei veicoli (all. 2.16), nei materiali legnosi (all. 2.17) e negli apparecchi elettrici ed elettronici, comprese le lampade a scarica (all. 2.18).
Al numero 1.2 lettere a–d sono definite le limitazioni d’impiego:
secondo la lettera a non è possibile utilizzare mercurio, composti mercuriali e
preparati contenenti mercurio per la fabbricazione di sostanze, preparati e oggetti contenenti mercurio, che, fatto salvo il numero 2.1 capoversi 1 e 2 di cui al numero 1.1 capoversi 1–5, non possono essere immessi sul mercato;
conformemente alla legislazione vigente, secondo la lettera b è possibile utilizzare
amalgama dentale solo se è necessario per ragioni mediche. Secondo le stime della Società svizzera degli odontoiatri (SSO), questa necessità sussiste solo in meno dell’1 per cento delle otturazioni applicate. La limitazione d’impiego dell’amalgama dentale è volta esclusivamente a proteggere l’ambiente. Lo scopo è far cessare le immissioni di mercurio nei rifiuti, nelle acque di scarico e nell’ambiente; a causa delle molteplici otturazioni applicate in passato e della loro lunga durata di vita, queste immissioni sono attualmente ancora in corso;
la lettera c sancisce il divieto di impiegare mercurio metallico per l’elettrolisi
cloroalcalina8. Ciò significa che in Svizzera occorre smantellare l’impianto basato sul metodo dell’amalgama di mercurio e sostituirlo con un impianto per l’elettrolisi cloroalcalina basato su un altro metodo;
alla lettera d sono disciplinate le sostanze ausiliarie contenenti mercurio
(«catalizzatori») impiegate nelle sintesi chimiche. Questo disciplinamento interessa le aziende che effettuano sintesi con mercurio, composti mercuriali e preparati contenenti mercurio su scala industriale.
Il numero 2.1 capoversi 1–2 disciplina le deroghe ai divieti di immissione sul mercato:
8 Il termine «elettrolisi cloroalcalina» comprende l’elettrolisi di soluzioni sia di cloruro di sodio che di cloruro di potassio. Con l’impiego di mercurio nel metodo dell’amalgama vengono generati NaOH o KOH, alcolati, se nel disamalgamatore si utilizzano acqua, oppure alcoli (metanolo o etanolo).