Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 40 pagine
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nuovi oggetti con HBCDD regolamentato è sancito un divieto di immissione sul mercato (n. 3.2 cpv. 2). Le componenti trattate con materiale ignifugo possono contenere solo impurità inevitabili di HBCDD;
il numero 3.3 contiene le deroghe, in virtù delle quali i divieti non si applicano per gli
impieghi a scopo di analisi e ricerca;
le disposizioni transitorie contenute nella parte generale e al numero 4 prevedono che
i divieti di fabbricazione, di immissione sul mercato e d’impiego di HBCDD nonché di sostanze e preparati contenenti HBCDD entrino in vigore il 21 agosto 2015. In deroga a questi divieti, gli oggetti immessi per la prima volta sul mercato entro tale data possono essere svenduti fino a esaurimento delle scorte e impiegati. Questa deroga concerne gli oggetti che fino al giorno di riferimento sono stati importati o forniti da un fabbricate svizzero per l’ulteriore commercializzazione. Inoltre i cascami di nuovi pannelli isolanti in EPS e XPS, la cui prima immissione sul mercato è antecedente il 21 agosto 2015, possono essere utilizzati (riciclati) per la fabbricazione di nuovi pannelli isolanti (n. 4 lett. b).
3.5 Detersivi per tessili e prodotti di pulizia
3.5.1.1.1 Allegati 2.1 e 2.2 numero 3 capoversi 3bis–4
Nell’UE la direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici è stata sostituita dal regolamento
14
(CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici . Di conseguenza occorre adeguare i rimandi alla precedente direttiva nei rispettivi numeri 3 capoversi 4 degli allegati 2.1 e 2.2. Ciò non comporta modifiche sostanziali: come in precedenza, le sostanze odorose che figurano nell’allegato III del regolamento CE n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici e che sono contenute nei prodotti devono figurare con la loro denominazione nell’etichettatura particolare dei detersivi per tessili. Questa norma concerne attualmente 26 sostanze. Nel testo dei capoversi 4 vi è ora un rimando diretto ai rispettivi numeri di riferimento delle sostanze odorose allergeniche riportate nella colonna a dell’elenco di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Questa modifica viene maggiormente incontro alle esigenze dei destinatari, poiché nell’allegato III di questo regolamento figurano –oltre alle sostanze odorose allergeniche – anche altre sostanze e poiché dalle registrazioni presenti in questo allegato non è possibile evincere direttamente quali sostanze sono effettivamente sostanze odorose con proprietà allergeniche.
La Commissione europea ha svolto una consultazione pubblica (stakeholder consultation) in merito a una proposta di emendamento della normativa concernente le sostanze allergeniche nel regolamento (CE) n.1223/2009 sui prodotti cosmetici. La consultazione è durata dal 13 febbraio al 14 maggio 2014 e la proposta prevedeva di includere altre sostanze odorose allergeniche alle 26 che già figurano nell’allegato III. Confronta in proposito l’informativa della Direzione generale per la Salute e i
14 Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici, GU L 342 del 22 dicembre 2009, pag. 59; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 358/2014; GU L 107 del 10 aprile 2014, pag. 5.