Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 40 pagine
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consumatori dell’Unione europea (disponibile solo in inglese): Public consultation on fragrance allergens in the framework of Regulation (EC) No. 1223/2009. Qualora l’UE approvasse una modifica del regolamento (CE) n. 1223/2009 per l’inclusione di altre sostanze odorose allergeniche nell’allegato III prima che il Consiglio federale decida in merito al presente avamprogetto di modifica dell’ORRPChim, l’atto modificatore dell’UE verrebbe integrato nel presente avamprogetto di modifica dell’ORRPChim.
Anche i capoversi 3bis vengono maggiormente incontro alle esigenze dei destinatari, poiché prescrivono in modo diretto che i conservanti contenuti nei detersivi per tessili e nei prodotti di pulizia devono essere indicati nell’etichettatura particolare secondo la denominazione INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Attualmente questa disposizione è espressa in forma indiretta con il rimando al diritto dell’UE15.
3.6 Disodorizzanti e deodoranti per l’ambiente
Allegato 2.2a (nuovo)
Per l’1,4-diclorobenzene (1,4-DCB) è stata pubblicata una prima comunicazione16 della Commissione concernente i risultati della valutazione dei rischi basata sull’ex regolamento sulle sostanze esistenti17, che conteneva raccomandazioni per la limitazione di determinati impieghi critici (deodoranti per ambienti, antitarme e tavolette per w.c.). Con il passaggio al regolamento REACH18, nel 2011 la Commissione ha chiesto all’Agenzia europea per le sostanze chimiche ECHA di elaborare secondo la nuova procedura un dossier per una limitazione degli impieghi critici, tenendo conto delle nuove pubblicazioni rilevanti nonché del calo dell’uso di 1,4-DCB in prospettiva della valutazione dell’esposizione dei consumatori e dei lavoratori.
L’impiego di 1,4-DCB nei prodotti antitarme non era oggetto di questo dossier, poiché nel frattempo era stata pubblicata la decisione19 riguardante la non iscrizione dell’1,4-DCB
15 Secondo la decisione 96/335/CE, le denominazioni INCI costituiscono la nomenclatura comune ai sensi dell’articolo 7 paragrafo 2 della direttiva 76/768/CEE.
16 Comunicazione della Commissione sui risultati della valutazione dei rischi e le strategie di riduzione dei rischi per le sostanze: piperazina; cicloesano; metilendifenilediisocianato; 2-butin-1,4-diolo; metilossirano; anilina; 2-etilesil acrilato; 1,4-diclorobenzene; 3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-tertbutilacetofenone; ftalato di bis(2-etilesile); fenolo; 5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene, GU C 34 del 7 febbraio 2008, pag. 1.
17 Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, GU L 84 del 5 aprile 1993, pag. 1.
18 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30 dicembre 2006, pag. 1.
19 Decisione 2007/565/CE della Commissione, del 14 agosto 2007, riguardante la non iscrizione nell’allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, di determinate sostanze da esaminare nell’ambito del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, GU L 216 del 21 agosto 2007, pag. 17.