Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 40 pagine
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come sostanza attiva per la produzione di biocidi. Gli altri impieghi critici sono stati invece considerati come in passato.
L’1,4-DCB è stato ufficialmente classificato nel regolamento (CE) n. 1272/200820 come cancerogeno di categoria 2, irritante per gli occhi e molto tossico per gli organismi acquatici. Nell’ambito della valutazione dei possibili rischi da parte del comitato per la valutazione dei rischi (RAC), la cancerogenicità (mitogeno, cancerogeno con valore limite) è stata identificata come punto finale critico. La valutazione dei rischi nel quadro del regolamento REACH ha evidenziato che – sulla base di dati relativi all’esposizione per inalazione di DCB – sussiste un rischio per la salute dei consumatori e dei lavoratori esposti all’inalazione di disodorizzanti o deodoranti per ambienti nelle toilette, nelle abitazioni private, negli uffici o in altri ambienti interni accessibili al pubblico. Di conseguenza sono state ritenute necessarie misure per la riduzione dei rischi a livello europeo.
Il regolamento (UE) n. 474/201421 introduce dal 1° giugno 2015 il divieto di immissione sul mercato e d’impiego di 1,4-DCB come sostanza oppure in preparati a partire da una concentrazione dell1 per cento in peso nei deodoranti per ambienti e nei disodorizzanti destinati all’immissione sul mercato per i suddetti impieghi. Il limite dell’1 per cento in peso corrisponde al valore limite per la classificazione di un preparato come cancerogeno della categoria 2.
Al fine di proteggere anche i consumatori e i lavoratori in Svizzera da esposizioni critiche al DCB contenuto nei deodoranti per ambienti e nei disodorizzanti, il progetto di modifica dell’ORRPChim contiene in un nuovo allegato 2.2a un divieto corrispondente che, analogamente alla prassi dell’UE, dovrà entrare in vigore un anno dopo la pubblicazione nella Raccolta ufficiale (1° maggio 2016). Questo periodo di transizione deve consentire la vendita dei prodotti già immessi nella catena di distribuzione.
20 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L
353 del 31 dicembre 2008, pag. 1.
21 [Regolamento (UE) n. 474/2014 della Commissione, dell’8 maggio 2014, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la sostanza 1,4-diclorobenzene, GU L 136 del 9 maggio 2014, pag. 19.