Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/98: Quarta revisione dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) · 40 pagine

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3.7 Spargimento di biocidi, prodotti fitosanitari e concimi dall’aria

Allegato 2.6a (nuovo)

Divieto

Nell’ambito del diritto ambientale, nell’UE i voli di spargimento sono oggetto della direttiva 2009/128/CE22, che vieta generalmente l’irrorazione dei pesticidi con velivoli. In determinati casi e a determinate condizioni, gli Stati membri possono concedere deroghe. Questi voli possono essere eventualmente presi in considerazione in aree difficilmente accessibili o sui pendii ripidi, se un trattamento da terra è praticamente impossibile o se uno spargimento dall’aria costituisce un pericolo notevolmente minore per la salute delle persone. Anche in Svizzera occorre vietare i voli di spargimento a livello di legislazione federale e autorizzarli solo in casi eccezionali. Ciò aumenta la protezione dell’ambiente e delle persone e le adegua alla normativa UE.

I voli di spargimento consentono di centralizzare su una sola azienda lo spargimento di prodotti fitosanitari di molti utenti, rendendolo più professionale. In questo modo si riduce il rischio di un impiego inappropriato e le emissioni acustiche vengono concentrate in poche ore e giorni all’anno. Inoltre si riduce in misura considerevole il rischio di esposizione per gli utenti.

Lo spargimento di prodotti fitosanitari, biocidi o concimi dall’aria comporta tuttavia una maggiore dispersione rispetto allo spargimento da terra ed è in parte meno efficace. Se l’impiego da terra con apparecchi mobili adatti è praticabile, possibile e ragionevole, secondo l’articolo 71 dell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11) occorre usare questi apparecchi.

Finora le autorizzazioni secondo gli articoli 4–6 OPChim per lo spargimento dall’aria in zone umide sono state rilasciate per il controllo delle zanzare e il trattamento dei vigneti ripidi della Svizzera romanda. In più di 20 Cantoni non vi è stata finora alcuna esigenza di voli d’irrorazione. Circa il 95 per cento delle superfici irrorate dall’aria è situato in due soli Cantoni.

Alla luce di queste argomentazioni, il progetto dell’allegato 2.6a prevede come nell’UE un divieto generale di spargimento di prodotti fitosanitari, biocidi e concimi dall’aria.

22 Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, GU L 309 del 24 novembre 2009, pag. 71.